La chiusura perimetrale del pergolato
di MARIO PETRULLI
Secondo la giurisprudenza(1), il pergolato è un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, privo di tamponature esterne, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni. Parimenti, anche il glossario dell’attività edilizia, contenuto nel decreto ministeriale 2 marzo 2018 e pubblicato sulla G.U. 7 aprile 2018, n. 81, occupandosi del pergolato, precisa che può essere considerato un elemento di arredo delle aree pertinenziali degli edifici se di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo (voce n. 46).
Di norma, il pergolato di ridotte dimensioni, di struttura leggera e facilmente amovibile, privo di fondamenta e destinato al riparo e/o ombreggiatura di modeste superfici(2), rientra negli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici(3) di cui all’art. 6 comma 1 lett. e-quinquies) del T.U. Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) e, conseguentemente, è attività edilizia libera. Ad esempio:
- il TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 6 dicembre 2018, n. 1761, ha affermato che “La realizzazione di un pergolato in struttura leggera, con copertura filtrante (costituita da essenze arboree secondo il progetto originario e da una ‘incannucciata’ secondo la eseguita variante) e facilmente amovibile non è, all’evidenza, riconducibile…
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