Una struttura rilevante non può essere considerata un mero pergolato liberamente installabile
di M. Petrulli
Un caso di struttura che non può essere considerato un mero pergolato è stato oggetto della recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, del 22 settembre 2023, n. 8475, nella quale è stato affermato che non può qualificarsi in termini di pergolato una struttura in legno di m.7,20 x mt.4,20, costituito da una copertura piana, in plexiglas, con altezza pari a mt 3,00 circa. La struttura era costituita da n.2 travi in legno longitudinali, poste sui lati lunghi, delle dimensioni di mt.0,20 x mt.0,20 circa e da n.8 travi trasversali, poste sul lato corto, di dimensioni pari a mt.0,15 x mt. 0.07 circa; inoltre, era dotato di canale di gronda e di una tenda oscurante, nonché da altre tende intese ad oscurare all’occorrenza. Secondo i giudici di Palazzo Spada, non si era in presenza di una struttura che per le sue dimensioni e modalità costruttive potesse essere annoverata nella nozione di pergolato rientrante tra le attività edilizie libere. Nell’occasione il Consiglio di Stato ha ribadito che il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio; di contro, quando il pergolato è coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia ed è soggetto alla disciplina relativa e dunque al rilascio del titolo edilizio (7).
In tal senso, ad esempio, ricordiamo che, secondo il TAR Toscana, sez. III, sent. 16 marzo 2020, n. 341, serve il permesso di costruire per una struttura lignea di 60 mq. che, per caratteristiche costruttive, è assimilabile ad una tettoia e non ad un mero perticato, stabilmente infissa al suolo, non facilmente amovibile e munita di una copertura stabile (e non retrattile), non rilevando che non sia in grado di assicurare l’impermeabilità agli agenti atmosferici.
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(7) Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 22 agosto 2018, n. 5008; TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 1° ottobre 2020, n. 1257.
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