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La chiusura perimetrale del pergolato
Risulta necessario il permesso di costruire per l’ipotesi in cui si voglia chiudere un pergolato con degli infissi laterali, benché amovibili: l'orientamento della giurisprudenza

di MARIO PETRULLI

Secondo la giurisprudenza(1), il pergolato è un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, privo di tamponature esterne, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni. Parimenti, anche il glossario dell’attività edilizia, contenuto nel decreto ministeriale 2 marzo 2018 e pubblicato sulla G.U. 7 aprile 2018, n. 81, occupandosi del pergolato, precisa che può essere considerato un elemento di arredo delle aree pertinenziali degli edifici se di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo (voce n. 46).
Di norma, il pergolato di ridotte dimensioni, di struttura leggera e facilmente amovibile, privo di fondamenta e destinato al riparo e/o ombreggiatura di modeste superfici(2), rientra negli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici(3) di cui all’art. 6 comma 1 lett. e-quinquies) del T.U. Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) e, conseguentemente, è attività edilizia libera. Ad esempio:

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