SCIA, i provvedimenti del Comune dopo i 30 giorni della presentazione
Torniamo a parlare dei controlli e dei provvedimenti in capo al Comune sulla SCIA edilizia.
Dopo aver accennato alle attività da fare entro i 30 giorni dalla data di presentazione (vedi news del 7 settembre “SCIA, i controlli e i provvedimenti del Comune“), ora passiamo a quelle possibili dopo i 30 giorini che in sintesi sono:
– provvedimenti repressivi, se sono accertate dichiarazioni false o mendaci;
– provvedimenti di autotutela;
-provvedimenti repressivi, solo se sussiste pericolo di danno e l’attività non è regolarizzabile.
Il Comune può, quindi, intervenire quando sussiste già un titolo abilitativo efficace. Ma, in concreto, può trattarsi di lavori avviati, oppure di lavori che non hanno ancora avuto inizio, o anche di lavori intrapresi e già ultimati.
In sostanza, l’avvio dei lavori è effettuato dal privato a proprio rischio e pericolo. Se poi tutto viene bloccato, il danno può essere considerevole.
Per maggiori approfondimenti vi invitiamo alla lettura dell’articolo “I controlli e i provvedimenti del comune sulla scia edilizia, dopo i trenta giorni dalla presentazione (dopo il d.l. 70/2011 convertito in legge 106/2011) (Seconda parte)“.
Buona lettura!
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