Inibitoria di una SCIA e comunicazione di avvio del provvedimento
di M. Petrulli
Serve la comunicazione di avvio del provvedimento nel caso di inibitoria di una SCIA?
La risposta al quesito è negativa, come ricordato recentemente dal TAR Lombardia, Milano, sez. IV, nella sent. 28 agosto 2024, n. 2363. Ed infatti, secondo la giurisprudenza maggioritaria, la peculiare natura della SCIA – quale mero atto privato, non espressione dell’esercizio di poteri amministrativi – esclude la necessità di attivare le garanzie partecipative ex artt. 7 e 10-bis della Legge n. 241/1990, prima dell’esercizio dei poteri di controllo e inibitori (cfr. TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 2.07.2018, n. 646).
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È stato infatti chiarito che “la natura giuridica della segnalazione certificata di inizio attività – che non è una vera e propria istanza di parte per l’avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, bensì una dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge – induce ad escludere che l’autorità procedente debba comunicare al segnalante l’avvio del procedimento o il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241-1990 prima dell’esercizio dei relativi poteri di controllo e inibitori (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 19 giugno 2014, n. 3112, 14 aprile 2014, n. 1800 e 25 gennaio 2013, n. 489).
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Il denunciante la SCIA, infatti, è titolare di una posizione soggettiva originaria che rinviene il suo fondamento diretto ed immediato nella legge che non ha bisogno di alcun consenso della. P.A. e, pertanto, la segnalazione di inizio attività non instaura alcun procedimento autorizzatorio destinato a culminare in un atto finale di assenso, espresso o tacito, da parte dell’amministrazione. In assenza di procedimento, non c’è spazio per la comunicazione di avvio, per il preavviso di rigetto o per atti sospensivi da parte dell’Amministrazione” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 18.02.2019, n.1111; Id., Sez. VI, 26.10.2022, n.9125).
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