Rete fognaria comunale, la progettazione dell’ampliamento spetta agli ingegneri
di M. Petrulli
L’ennesima conferma della competenza degli ingegneri nella progettazione di un ampliamento della rete fognaria comunale si è avuta dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 22 dicembre 2023, n. 11149, nella quale si controverteva circa la possibilità che un architetto firmasse il suddetto progetto, visto che riguarda il centro storico dell’ente locale. Ebbene, i giudici di Palazzo Spada hanno affermato che:
- in chiave generale, “la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri, in base all’interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. (cfr. Cons. Stato, IV, 22 maggio 2000, n. 2938; id., V, 6 aprile 1998, n. 416; id., IV, 19 febbraio 1990, n. 92)” [1];
- in questa prospettiva, “nello stabilire l’ampiezza delle competenze riconosciute, rispettivamente, agli ingegneri e agli architetti ai sensi del combinato disposto degli articoli 51 e 52 dello stesso regio decreto n. 2537 del 1925, la giurisprudenza ha confermato l’orientamento tradizionale, in ordine alla ricomprensione nell’esclusivo appannaggio della professione di ingegnere delle opere di carattere più marcatamente tecnico-scientifico”, fra cui quelle “di ingegneria idraulica, di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale” [2];
- peraltro, era irrilevante che, nel caso concreto, l’opera fosse collocata nel sottosuolo del centro storico, non potendo tale circostanza rappresentare un elemento a favore della competenza degli architetti: ed infatti, l’intervento configurava pur sempre un’opera idraulica e in relazione ad essa non veniva in rilievo alcun aspetto artistico.
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Rete fognaria comunale: giurisprudenza
Sempre in materia di progettazione di impianti fognari, ricordiamo la sentenza del TAR Campania, Salerno (Sez. I) del 9 ottobre 2015, n. 2167, nella quale è stata evidenziata la seguente giurisprudenza:
- “Gli artt. 51 e 52, R. D. 23 ottobre 1925 n. 2537, confermato nella sua piena vigenza e nel suo contenuto dall’art. 1 comma 2, d. lg. 27 gennaio 1992 n. 129 (di attuazione, tra l’altro, della direttiva Cee n. 384/85), riservano alla comune competenza di architetti e ingegneri le sole opere di edilizia civile, mentre rimane riservata alla competenza generale degli ingegneri la progettazione di costruzioni stradali, opere igienico –sanitarie, impianti elettrici, < opere idrauliche >, operazioni di estimo, estrazione di materiali, opere industriali”. TAR Puglia – Lecce, sez. II, sent. 31 maggio 2013, n. 1270);
- “In relazione all’ampiezza delle competenze riconosciute, rispettivamente, agli ingegneri e agli architetti ai sensi del combinato disposto degli art. 51 e 52 del r. d.23 ottobre 1925, n. 2537 (“Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto”), valorizzando il discrimine tra le due professioni di architetto e di ingegnere, va preferita una lettura riduttiva del concetto di applicazione delle leggi della fisica, sulla ovvia considerazione che, in una lettura ampia, qualsiasi tipo di manufatto dovrebbe esservi considerato. Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico – scientifico (ad esempio < le opere di ingegneria idraulica >, < di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale>)”: Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 15 marzo 2013, n. 1550);
- “È illegittima la deliberazione con la quale la Giunta municipale ha affidato l’incarico per la redazione del progetto per il recupero, risanamento e potenziamento della rete di distribuzione idrica ad un architetto e non già ad un ingegnere, essendo tale affidamento riconducibile nell’ambito delle opere di ingegneria idraulica che, ai sensi degli articoli 51 e 54, r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537, va considerata testualmente esclusa dalla competenza degli architetti” (TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 9 aprile 2008, n. 354);
- “A norma degli artt. 52 e 54, R. D. 23 ottobre 1925 n. 2537, le opere fognarie e le opere viarie non rientrano nell’ambito delle competenze professionali degli architetti, atteso che tali opere non possono essere ricondotte al novero di quelle “di edilizia civile” (Cons. Giust. Amm. Sicilia, sent. 28 luglio 1992, n. 217).
Note
[1] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 22 luglio 2021, n. 5510; sent. 17 luglio 2019, n. 5012.
[2] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 settembre 2018, n. 6552; sez. VI, sent. 15 marzo 2013, n. 1550.
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Le competenze progettuali dei professionisti tecnici
La materia del riparto delle competenze progettuali fra i professionisti tecnici è di estremo interesse pratico; individuare correttamente la figura professionale che può progettare un determinato intervento è, infatti, fondamentale per tutti i soggetti interessati:
- per il professionista, onde evitare responsabilità e rischi nello svolgimento della propria prestazione;
- per il cittadino, che deve avere cognizione di quale sia il professionista a cui rivolgersi per l’intervento che vuol realizzare;
- per la pubblica amministrazione (in primis, il Comune attraverso l’ufficio tecnico) che deve valutare il progetto presentato e, conseguentemente, anche verificare che il progettista abbia le adeguate competenze secondo quanto previsto dalle norme in materia.
Le difficoltà nell’individuare correttamente la ripartizione della progettazione sono legate a plurime motivazioni:
• la vetustà di disposizioni normative palesemente risalenti e le inevitabili sovrapposizioni nell’interpretazione;
• il miglioramento delle tecniche costruttive e dei materiali;
• l’azione degli ordini professionali che, legittimamente, intervengono per difendere le proprie aree di competenza e, possibilmente, individuarne di nuove;
• la mancanza di coraggio del Legislatore che, a distanza di quasi un secolo, non è ancora intervenuto con un disegno normativo organico che possa fare definitiva chiarezza e ridurre al minimo i margini di incertezza nella materia.
In questa breve trattazione, senza alcune pretesa di esaustività, evidentemente non possibile in questa sede, cercheremo di fornire le linee guida per individuare correttamente le competenze progettuali dei singoli professionisti tecnici, alla luce delle norme in materia e dei chiarimenti forniti dalla giurisprudenza.
Mario Petrulli, Avvocato (www.studiolegalepetrulli.it), collabora con siti giuridici (tra i quali www. ediliziaurbanistica.it) e società di consulenza; esperto in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali; è coautore, insieme ad Antonella Mafrica, di pubblicazioni per Maggioli Editore.
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Ottimo servizio. Rispondente ai dettami legislativi ed alla formazione di studi universitari, da non snaturare. Spesso di ciò non ssi tiene conto, mortificando la categoria degli ingegneri e dei padri legislatori avveduti, non a caso.