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Rete fognaria comunale, la progettazione dell’ampliamento spetta agli ingegneri
Rete fognaria comunale, approfondimento sull'interpretazione della sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V) del 22 dicembre 2023, n. 11149

di M. Petrulli

L’ennesima conferma della competenza degli ingegneri nella progettazione di un ampliamento della rete fognaria comunale si è avuta dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 22 dicembre 2023, n. 11149, nella quale si controverteva circa la possibilità che un architetto firmasse il suddetto progetto, visto che riguarda il centro storico dell’ente locale. Ebbene, i giudici di Palazzo Spada hanno affermato che:

PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE:

>> Riparto di competenze progettuali fra ingegneri e architetti: un breve riepilogo

>> Qualifica di architetto e abilitazione alla sottoscrizione dei progetti

Rete fognaria comunale: giurisprudenza

Sempre in materia di progettazione di impianti fognari, ricordiamo la sentenza del TAR Campania, Salerno (Sez. I) del 9 ottobre 2015, n. 2167, nella quale è stata evidenziata la seguente giurisprudenza:

Note

[1] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 22 luglio 2021, n. 5510; sent. 17 luglio 2019, n. 5012.

[2] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 settembre 2018, n. 6552; sez. VI, sent. 15 marzo 2013, n. 1550.

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Le competenze progettuali dei professionisti tecnici

Le competenze progettuali dei professionisti tecnici

La materia del riparto delle competenze progettuali fra i professionisti tecnici è di estremo interesse pratico; individuare correttamente la figura professionale che può progettare un determinato intervento è, infatti, fondamentale per tutti i soggetti interessati:

- per il professionista, onde evitare responsabilità e rischi nello svolgimento della propria prestazione;

- per il cittadino, che deve avere cognizione di quale sia il professionista a cui rivolgersi per l’intervento che vuol realizzare; 

- per la pubblica amministrazione (in primis, il Comune attraverso l’ufficio tecnico) che deve valutare il progetto presentato e, conseguentemente, anche verificare che il progettista abbia le adeguate competenze secondo quanto previsto dalle norme in materia.

Le difficoltà nell’individuare correttamente la ripartizione della progettazione sono legate a plurime motivazioni:
• la vetustà di disposizioni normative palesemente risalenti e le inevitabili sovrapposizioni nell’interpretazione;
• il miglioramento delle tecniche costruttive e dei materiali;
• l’azione degli ordini professionali che, legittimamente, intervengono per difendere le proprie aree di competenza e, possibilmente, individuarne di nuove;
• la mancanza di coraggio del Legislatore che, a distanza di quasi un secolo, non è ancora intervenuto con un disegno normativo organico che possa fare definitiva chiarezza e ridurre al minimo i margini di incertezza nella materia.

In questa breve trattazione, senza alcune pretesa di esaustività, evidentemente non possibile in questa sede, cercheremo di fornire le linee guida per individuare correttamente le competenze progettuali dei singoli professionisti tecnici, alla luce delle norme in materia e dei chiarimenti forniti dalla giurisprudenza.

Mario Petrulli, Avvocato (www.studiolegalepetrulli.it), collabora con siti giuridici (tra i quali www. ediliziaurbanistica.it) e società di consulenza; esperto in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali; è coautore, insieme ad Antonella Mafrica, di pubblicazioni per Maggioli Editore.

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Mario Petrulli, 2017, Maggioli Editore
10.90 € 8.72 €

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