Progettazione opere di viabilità: c’è la competenza degli architetti?

Competenze professionisti: come si delineano le competenze degli architetti con specifico riferimento alle opere ed i progetti concernenti la viabilità?

La domanda ha un risvolto molto pratico: nelle prime settimane di quest’anno, infatti, era stata sancita l’esclusione di uno dei comuni partecipanti ad un bando della Regione Lazio relativo ad un programma di finanziamenti per la realizzazione di opere di miglioramento e ripristino della viabilità rurale. La motivazione? La Regione aveva ritenuto il progetto presentato dal comune non regolare, poiché redatto da un architetto: tale figura era reputata priva della competenza professionale rispetto alle opere predisposte dal bando (opere di viabilità rurale).

L’Ordine degli Architetti proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, valutando come errata la motivazione dell’esclusione. Veniva di conseguenza investito della questione il supremo tribunale amministrativo, il Consiglio di Stato, il quale, mediante parere (n. 723, adunanza del 4 febbraio 2015, pubblicato il 12 marzo 2015) forniva la risposta definitiva alla controversia.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, la Regione avrebbe legittimamente escluso il progetto redatto dall’architetto: il Consiglio di Stato motiva ciò alla luce dell’art. 51 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537: “Sono di spettanza della professione d’ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori(…) dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto”, tra cui anche la c.d. viabilità rurale, come tutte le opere viarie in genere.

Inoltre la progettazione di opere di viabilità, anche se attinenti alla viabilità rurale, rientra nella competenza degli ingegneri, non solo in forza del sopracitato articolo, ma anche perché tali opere non rientrano all’interno del concetto di edilizia civile.

È chiaro che un’interpretazione evolutiva dell’edilizia civile può indurre in senso estensivo a consentire che gli architetti firmino un progetto relativo alla viabilità strettamente servente un’opera di edilizia civile, tale perciò, da potersi considerare accessoria a quest’ultima: in questo senso esistono dei precedenti giurisprudenziali amministrativi.

Dissesto idrogeologico, resistenza del fondo stradale, gravi asperità del terreno: questi ed altri elementi critici (connessi ai complessi calcoli derivanti) depongono verso la conclusione giurisprudenziale. Ovvero: solo le conoscenze tecnico-scientifiche proprie della professione di ingegnere garantiscono una corretta e responsabile progettazione delle strade rurali.

Per approfondire il tema con il prezioso contributo della giurisprudenza in materia consulta il quesito risolto dalla nostra esperta di diritto degli enti locali Antonella Mafrica.

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