Professionisti tecnici: le competenze in materia di rischio sismico
Il recente D.M. di approvazione delle Linee Guida per la classificazione sismica degli edifici, firmato lo scorso 28 febbraio e prossimo alla pubblicazione sulla G.U., genera l’ennesimo motivo di scontro fra ingegneri ed architetti da una parte e geometri dall’altra. Infatti, il comma 1 dell’art. 3 espressamente prevede che “L’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è attestata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico in possesso in possesso di laurea in ingegneria o in architettura secondo le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e iscritti ai relativi ordini professionali di appartenenza”. In concreto, perciò, restano esclusi i geometri. Coerentemente, anche il modello precompilato per l’asseverazione della classe di rischio sismico precedente l’intervento e di quella successiva all’intervento stesso prevede solo due possibilità: ingegnere/architetto.
Si tratta di una posizione in linea con quanto espresso dal Consiglio di Stato nel parere n. 2539 del 4 settembre 2015, nel quale i giudici di Palazzo Spada hanno escluso che il geometra possa progettare delle costruzioni in zona sismica, ammettendo solo che tale professionista possa collaborare con un ingegnere o un architetto capofila…
© RIPRODUZIONE RISERVATA