La Scia sostituisce la D.i.a.

Arriva dal Ministero per la Semplificazione normativa la conferma dell’applicabilità della Scia all’edilizia. Dopo i numerosi quesiti presentati agli uffici del Ministero (vedi news  16/9/2010) è arrivata la nota esplicativa a firma del capo dell’ufficio legislativo Giuseppe Chinè.

Nel comunicato si mette in evidenza come l’introduzione della Scia risponda “ad una logica di riduzione degli oneri amministrativi innovativa e migliorativa per il privato, consentendo di inziare l’attività immediatamente, rispetto alla precedente disciplina contenuta nell’articolo 19 della legge 241/1990”. 
Un percorso già iniziato con il d.lgs. 59/2009 – prosegue la nota stampa –  che ha introdotto la D.i.a. a effetto immediato “rispetto alla quale la nuova disciplina della Scia si pone in linea di assolutà continuità”.

L’applicabilità della Segnalazione Certificata di Inizio Attivtà alla disciplina edilizia è confermata con le seguenti motivazioni:

1) Espressione letterale: nel comma 4-ter dell’articolo 49 della legge 122/2010 le espressioni “segnalazione certificata di inizio attività” e “Scia” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio attività” e “Dia”, “ovunque ricorrano anche come parte di un ‘espressione più ampia “, sia nelle normative statali che in quelle regionali.

Il medesimo comma -chiarisce la nota ministeriale – stabilisce, altresì, che la disciplina della Scia contenuta nel novellato articolo 19 della legge n. 241 del 1990 “sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale”.

2) Nel confronto con la previgente formulazione dell’articolo 19, deve evidenziarsi come il legislatore abbia omesso di indicare la Dia edilizia tra quelle oggetto di espressa esclusione dall’ambito applicativo della disposizione (commi 1e 5, primo periodo).

3) La già evidenziata previsione secondo cui la segnalazione certificata di inizio attività è corredata non solo dalle certificazioni ed attestazioni ma anche dalle asseverazioni di tecnici abilitati – riferimento non presente nel previgente articolo 19 –  appare in linea con quanto stabilito dalla disciplina della Dia edilizia contenuta nell’art.23, del d.P.R. 380/2001

4) La disciplina della Scia si applica alla materia edilizia mantenendo l’identico campo applicativo di quella della Dia, senza quindi interferire con l’ambito applicativo degli altri titoli abilitativi (es. permesso di costruire, caratterizzato da una disciplina puntuale e compiuta contenuta nel testo Unico edilizia, alla quale non appare riferibile né sul piano letterale, né su quello funzionale, quella della nuova Scia).

“Al riguardo –  è avviso dello scrivente Ufficio –  che la disciplina della Scia non si applichi alla Dia alternativa al permesso di costruire e che le leggi regionali previgenti con le quali è stata esercitata la facoltà prevista dall’articolo 22, comma 4, del d.P.R. n. 80 del 2001 non siano state incise dall’entrata in vigore dell’articolo 49 della legge n. 122 del 2010″.

Infine nella nota si chiarisce che:

– in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, permane l’onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo stesso; tale atto, in virtù della espressa previsione dell’articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990  (“con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali’), non può essere sostituito dalla Scia;

per le Dia edilizie presentate prima dell’entrata in vigore della novella dell’ articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche nell’eventualità in cui alla data di entrata in vigore non fosse ancora decorso il termine per l’esercizio del potere inibitorio da parte dell’amministrazione, la disciplina applicabile non può che essere quella vigente al momento della presentazione della Dia, salva la possibilità per il privato di avvalersi degli effetti della novella presentando. per il medesimo intervento, una Scia.

Fonte: Ministero della semplificazione normativa

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