Immobili di rilevanza artistica: quali competenze per gli ingegneri?

È noto che l’art. 52 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537, contenente l’Approvazione del regolamento per le professione d’ingegnere e di architetto, preveda una riserva di competenza progettuale a favore degli architetti per le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla l. 20 giugno 1909, n. 364 (oggi, decreto legislativo n. 42/2004) per l’antichità e le belle arti; tuttavia, precisa la norma, la parte tecnica rientra anche nelle competenze dell’ingegnere.

La norma è stata oggetto di diversi interventi giurisprudenziali che ne hanno meglio definito la reale portata applicativa, soprattutto con riferimento alla possibilità che anche l’ingegnere, a determinate condizioni, possa avere una propria competenza progettuale, al di là di quella relativa alla parte tecnica, anche per tali tipologie di immobili. La sentenza segnalata ( TAR Puglia, Lecce, sez. III, 10 marzo 2017 n. 411), sulla base di un orientamento già espresso in precedenti occasioni, ha ribadito che “… la parziale riserva di cui al più volte richiamato articolo 52 non riguarda la totalità degli interventi concernenti immobili di interesse storico e artistico, ma inerisce alle sole parti di intervento di edilizia civile che implichino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’ambito delle attività di restauro e risanamento di tale particolarissima tipologia di immobili”.

Invero, in materia di competenze, la norma distingue nettamente…

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