Edilizia, l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione non ha effetto retroattivo
“Le delibere comunali che dispongono l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione, cioè, possono trovare applicazione esclusivamente per le concessioni rilasciate a far tempo dalla loro adozione, e non anche per quelle rilasciate in epoca anteriore (TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 17.11.2009 n. 1798) – aggiungono – .
In applicazione di siffatto principio – al quale il Collegio ritiene di dovere aderire – l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione disposto con atto successivo e con effetto retroattivo sarebbe legittimo solo nelle fattispecie nelle quali nella concessione edilizia fosse stata inserita una espressa clausola “salvo conguaglio”.
Ebbene, nel caso di specie, le citate convenzioni, rispettivamente all’art. 6, punto 2, e all’art. 7, punto 2, recavano espressamente proprio la riserva di conguaglio per il caso di successiva delibera del Consiglio comunale di aggiornamento delle tabelle parametriche.
Con la conseguenza che i titoli edilizi successivamente rilasciati restavano vincolati all’assolvimento di tali prescrizioni, tant’è che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 11 e 12 delle due convenzioni, il rilascio delle stesse concessioni edilizie per opere di urbanizzazione restava subordinato ”…all’assolvimento degli obblighi contenuti e susseguiti nella presente convenzione…”.
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