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Edilizia, l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione non ha effetto retroattivo
Retroattività legittima solo se nella concessione edilizia fosse inserita la clausola "salvo conguaglio"

L’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione disposto con atto successivo e con effetto retroattivo sarebbe legittimo solo nelle fattispecie nelle quali nella concessione edilizia fosse stata inserita una espressa clausola “salvo conguaglio”.
 
Lo ha stabilito recentemente il T.A.R. Sardegna con la sentenza n. 75 del 30 gennaio scorso.
 
Ricordiamo che secondo l’art. 16 DPR n. 380/2001, l’incidenza degli oneri di urbanizzazione è, di regola, stabilita con Deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche definite dalla Regione.
 
In assenza delle tabelle parametriche i Comuni hanno facoltà comunque di provvedere, in via provvisoria, con apposita delibera. Inoltre, ogni cinque anni i Comuni devono aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
 
“La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato – commentano i giudici – che l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione non comporta che i Comuni possono ritenersi autorizzati ad applicare gli stessi retroattivamente alle concessioni edilizie già rilasciate ed assoggettate agli oneri a quel tempo vigenti, fatti salvi i casi di espresse riserve al riguardo (cfr: C.G.A., sez. giurisdizionale, n. 186 del 21 marzo 2007)”.

“Le delibere comunali che dispongono l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione, cioè, possono trovare applicazione esclusivamente per le concessioni rilasciate a far tempo dalla loro adozione, e non anche per quelle rilasciate in epoca anteriore (TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 17.11.2009 n. 1798) – aggiungono – .

In applicazione di siffatto principio – al quale il Collegio ritiene di dovere aderire – l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione disposto con atto successivo e con effetto retroattivo sarebbe legittimo solo nelle fattispecie nelle quali nella concessione edilizia fosse stata inserita una espressa clausola “salvo conguaglio”.
Ebbene, nel caso di specie, le citate convenzioni, rispettivamente all’art. 6, punto 2, e all’art. 7, punto 2, recavano espressamente proprio la riserva di conguaglio per il caso di successiva delibera del Consiglio comunale di aggiornamento delle tabelle parametriche.

Con la conseguenza che i titoli edilizi successivamente rilasciati restavano vincolati all’assolvimento di tali prescrizioni, tant’è che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 11 e 12 delle due convenzioni, il rilascio delle stesse concessioni edilizie per opere di urbanizzazione restava subordinato ”…all’assolvimento degli obblighi contenuti e susseguiti nella presente convenzione…”.


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