Edilizia, la coesistenza di SCIA e SuperDIA
Con la il decreto n. 70/2011 è stato precisato che le disposizioni in materia di SCIA si applicano all’edilizia, con esclusione delle seguenti ipotesi:
– DIA prevista come alternativa o sostitutiva del permesso di costruire (c.d. SuperDIA);
– DIA prevista dalle leggi regionali che abbiano ampliato l’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3 del medesimo T.U.;
– nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la SCIA non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale
Conseguentemente, nel nostro ordinamento SCIA e SuperDIA coesistono. Approfondiamo le differenze e i punti in comune dei due titoli abilitativi nell’articolo “La coesistenza della SCIA e della SuperDIA in edilizia (Prima parte)” di A. Mafrica e M. Petrulli, pubblicato oggi in home page, nella sezione Approfondimenti.
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