Decreto sviluppo, rinviato il voto alla Camera

Prosegue anche oggi alla Camera la discussione sul decreto sviluppo che sarà votato probabilmente martedì prossimo dopo la richiesta di apposizione di fiducia da parte del governo sul provveidmento.

Nonostante le modifiche apportate il provvedimento ancora non convince, soprattutto le associazioni ambientaliste.

Italia Nostra, infatti al Parlamento una riflessione molto seria e argomentata sui danni che deriverebbero al Paese dall’approvazione del cosiddetto “decreto sviluppo”, dl n.70. 2011, in particolare sugli Artt.3-4-5.

Una lettera a firma della presidente Alessandra Mottola Molfino sta per essere recapitata al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ai Presidenti di Camera e Senato, ai presidenti delle competenti commissioni parlamentari e a tutti i deputati e senatori.

La riflessione è il frutto di studi approfonditi condotti per Italia Nostra dal gruppo di giuristi dell’Associazione (tra i quali anche Marco Bondesan, Achille Cutrera, Giovanni Losavio, Urbano Barelli).

L’associazione ambientalista segnala gravi perplessità proprio sul modello di sviluppo che il decreto vuol perseguire: uno sviluppo degenerato che si fonda ancora sul consumismo, sul cemento e sulla distruzione dei beni comuni, come le spiagge, le coste, il patrimonio culturale.

I PUNTI CONTESTATI DA ITALIA NOSTRA
Numerose sono le violazioni puntualmente indicate nel parere di Italia Nostra soprattutto negli artt. 3, 4 e 5. dei quali l’associazione chiede quindi la soppressione.

UNA SANATORIA EDILIZIA OCCULTA
L’art. 3, comma 1, lett. a), secondo periodo, prevede che le costruzioni già esistenti e insediate su aree/spiaggia, ovvero scogliera, possono essere mantenute nel nuovo regime del diritto di superficie. A questo riguardo è indifferente che la durata del diritto di superficie sia di 20 anni o di 90 anni come inizialmente preteso dal Governo, per il fatto che, qualunque sia la durata del diritto, esso rischia di presentarsi come una vera e propria sanatoria edilizia occulta rispetto a quanto abusivamente già costruito sulle coste d’Italia.

Si tratterebbe di una sanatoria che tocca e incide un diritto demaniale dello Stato che costituisce bene comune, di tutti i cittadini della Nazione, imprescrittibile per sua natura e inalienabile. L’invenzione del diritto di superficie per gli arenili costituisce violazione del principio di inalienabilità del Demanio pubblico, perché il diritto di superficie è un diritto di proprietà sotto tutti gli aspetti. La costituzione del diritto di superficie sulle spiagge e sulle scogliere per le edificazioni già realizzate significa “acquisto di una proprietà piena a favore dell’occupante” con sottrazione alla tutela spettante all’Autorità pubblica per le finalità essenziali di diritto pubblico che sono tipiche di queste aree. Questo provvedimento, dunque, tenderebbe a PRIVATIZZARE I PROFITTI E SOCIALIZZARE LE PERDITE.

FEDERALISMO DEMANIALE: LA SVENDITA DEL PATRIMONIO ARTISTICO PUBBLICO
Sull’art.4, comma 16.
La finalità della modifica dell’art.10, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (e conseguentemente dei successivi articoli 12, 54, 59) è sfrontatamente dichiarata: quella cioè di includere nell’automatismo dei trasferimenti dei beni immobili dello stato a regioni ed enti territoriali locali, come previsti nel decreto legislativo n.85 del 2010, anche quei beni che ne sarebbero esclusi perché considerati di interesse culturale dal “codice”, risalendo la loro esecuzione ad oltre cinquant’anni e cioè nel precedente ventennio.

Con la modifica del comma 5 dell’articolo 10 del Codice, per tutti i beni immobili appartenenti non solo allo stato, ma ad ogni altro ente pubblico e a tutti gli enti privati non a scopo di lucro ivi compresi gli enti ecclesiastici, è elevato a settant’anni il limite temporale di appartenenza al patrimonio storico e artistico, contro il principio generale convenzionalmente posto dalla legge Rava – Rosadi del 1909 e dunque consolidato da oltre un secolo nel nostro ordinamento della tutela e attraverso la sua coerente prassi attuativa.

Per superare l’esclusione dei beni culturali dello stato dai processi di automatico trasferimento, il decreto legge ha così operato una assurda amputazione  del patrimonio storico e artistico della nazione. Infine la previsione del silenzio-assenso di cui all’ultimo paragrafo del comma 16 in esame, risulta in contrasto sia con il principio più volte ribadito dalla Corte costituzionale in forza del quale “il silenzio dell’amministrazione preposta al vincolo ambientale non può avere valore di assenso” (Corte costituzionale n.404 del 1997, n. 26 del 1996 e n. 302 del 1988), sia con la legge n.241 del 1990 che reca i principi generali dell’attività amministrativa tra i quali l’esclusione del silenzio-assenso per il procedimenti riguardanti “il patrimonio culturale e paesaggistico” (art.20, comma 4).

IL NUOVO PIANO CASA, UNA GIUNGLA INCONTROLLABILE
L’art.5 del decreto in esame, è espressamente formulato “per liberalizzare le costruzioni private”. La novità è costituita dal silenzio assenso per il permesso di costruire (salvo i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali) e dall’estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi prima consentiti con la denuncia di inizio attività (DIA).

Questo tipo di semplificazione non è una novità ma accelera il percorso di impoverimento, svalutazione e depotenziamento dell’attività demandata alle pubbliche amministrazioni.
Ma c’è di più: Il nuovo Piano Casa con l’art. 4.5. rappresenta una violazione degli artt.2, 3, 9 e 42 della Costituzione, nonché della Convenzione europea sul paesaggio.

Con l’ennesimo Piano casa si attribuisce, infatti, ai privati la scelta di ampliare ulteriormente l’abitazione, in deroga alla pianificazione urbanistica comunale, con una profonda modificazione nei rapporti tra bene pubblico e interessi privati, tra poteri di governo della società e sfera di autodeterminazione garantita ai proprietari degli immobili esistenti.

Ma il Piano casa comporta che gli interventi su singole unità immobiliari e quelli di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente diventino oggetto di una deroga ope legis alla pianificazione urbanistica locale, deroga alla quale il Comune non può opporsi, neanche motivatamente. E’ inoltre evidente che il territorio è un bene limitato e l’aumento incontrollato degli ampliamenti è contrario al principio di solidarietà tra generazioni e all’obiettivo di un ambiente urbano sostenibile, così come evidente è la violazione del principio di partecipazione pubblica alle scelte di pianificazione urbanistica (art.9, L.1150/42).

4.6. Violazione dell’art.117, comma 3, Cost., nonché dell’art.1, L.n.131/2003.
L’art.117, comma 3, Cost. stabilisce che il “governo del territorio” è materia di legislazione concorrente di Stato e Regioni e che “spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”. 

 L’art.1, comma 3, della L.n.131/03 prevede che “nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell’ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti”. Quindi per legiferare in materia di governo del territorio, lo Stato può solo dettare i principi fondamentali, mentre nel caso in esame il decreto-legge scende nel dettaglio dei titoli abilitativi (permesso di costruire con il silenzio-assenso, S.c.i.a.), delle volumetrie (comma 9, lett.a; comma 14), della delocalizzazione (comma 9, lett.b), delle modifiche di destinazione d’uso (comma 9, lett.c), del permesso in deroga (comma 10, lett.a), dell’approvazione dei piani attuativi da parte della Giunta comunale (comma 10, lett.c).

La Corte costituzionale ha precisato in proposito che “in riferimento alla disciplina del condono edilizio… solo alcuni limitati contenuti di principio di questa legislazione possono ritenersi sottratti alla disponibilità dei legislatori regionali, cui spetta il potere concorrente di cui al nuovo art.117 Cost. (ad esempio certamente la previsione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 1 dell’art.32, il limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, la determinazione delle volumetrie massime condonabili)” (Corte cost., 28 giugno 2004, n.196; in tal senso anche: Corte cost., 11 febbraio 2005, n.70).

Fonte: Italia Nostra

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