Decreto SCIA in G.U.: l’analisi (punto per punto)

È stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2016 il decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 126, recante “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”. Si tratta del c.d. Decreto SCIA, uno dei provvedimenti che attuano a tutti gli effetti la Riforma Madia, fortemente voluta dal Governo Renzi.

L’entrata in vigore del decreto attuativo è prevista per il 28 luglio prossimo.

Ecco in rapida sintesi i principali punti di interesse in esso contenuti:

  • è prevista l’emissione di successivi decreti legislativi con cui saranno individuate le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o SCIA od oggetto di silenzio-assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso;
  • è prevista l’adozione (sentita la Conferenza unificata) di moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare; i suddetti moduli dovranno prevedere, tra l’altro, la possibilità del privato di indicare l’eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l’amministrazione;
  • i suddetti moduli saranno pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate; nel frattempo le medesime pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell’agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione;
  • in caso di inerzia degli enti locali in merito alla pubblicazione, le regioni, anche su segnalazione del cittadino, assegnano agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano le misure sostitutive;
  • l’amministrazione può chiedere all’interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati; è vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli previsti nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.
  • la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi;
  • viene introdotto l’art. 18-bis alla legge n. 241/90, secondo cui dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza; se la ricevuta contiene le informazioni di cui all’art. 8 della legge n. 241/90 (l’amministrazione competente; l’oggetto del procedimento promosso; l’ufficio e la persona responsabile del procedimento; la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione; nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti), essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7;
  • la data di protocollazione dell’istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione; le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente; nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli artt. 19, comma 3 (ossia, il termine di sessanta giorni per inibire l’attività e rimuovere gli eventuali effetti dannosi), e 20, comma 1 (ossia, il termine per la determinazione del silenzio-assenso), decorrono dal ricevimento dell’istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell’ufficio competente;
  • viene modificato il comma 3 dell’art. 19 della legge n. 241/90, il cui nuovo testo è il seguente: “3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa. L’atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.”;
  • viene inserito anche il nuovo art. 19-bis alla legge n. 241/90: la nuova norma dispone che sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione deve essere indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente; possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio;
  • se per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo sportello unico; l’amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all’art. 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti ivi previsti;
  • nel caso in cui l’attività oggetto di SCIA è condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato presenta allo sportello unico la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell’articolo 18-bis: in tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all’art. 14 decorre dalla data di presentazione dell’istanza e l’inizio dell’attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all’interessato;
  • viene precisato che i termini per la formazione del silenzio-assenso decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato;
  • in materia di disposizioni sanzionatorie, viene introdotto il nuovo comma 2-bis all’art. 21 della Legge n. 241/90, secondo cui la decorrenza del termine previsto dall’art. 19, comma 3 (ossia, il termine per inibire l’attività) e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la SCIA o l’istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti;
  • infine, viene modificato il comma 2-ter dell’art. 29 della legge n. 241/90, secondo cui “Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.”: in pratica, viene inserito il riferimento anche alla presentazione di istanze, segnalazione e comunicazioni per l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni costituzionalmente previsto.
Fonte: Ediltecnico

 

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