Correttivo codice appalti, IL TESTO: le novità di rilievo per i tecnici
Lo scorso 13 aprile il Consiglio dei ministri ha approvato il testo finale del Correttivo codice appalti che dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro stasera (19 aprile) ed entrare in vigore, come previsto dall’articolo 131 dello stesso Correttivo, 15 giorni dopo la data di pubblicazione in Gazzetta. Attraverso un confronto tra “vecchia” versione del Nuovo Codice e versione modificata dal Correttivo, di seguito due elementi di rilievo introdotti dal Correttivo con specidìfico riferimento agli appalti integrati e ai servizi di architettura e ingegneria.
>> CONSULTA QUI IL TESTO DEFINITIVO DEL CORRETTIVO AL CODICE APPALTI
>> Per approfondire tutte le novità consulta il nuovo e-book targato Maggioli Editore intitolato Il Correttivo al Codice degli Appalti: cosa cambia per i professionisti.
Appalto integrato
L’attuale articolo 59 del Nuovo Codice Appalti (d.lgs. 50/2016), al comma 1 già consentiva l’appalto integrato in alcune fattispecie (contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico-privato, contratto di disponibilità) il nuovo correttivo (all’articolo 38) aggiunge anche la locazione finanziaria e le opere di urbanizzazione a scomputo di cui all’articolo 187 del Codice.
Sempre il nuovo correttivo inserisce, all’articolo 195, il limite di 100 milioni di euro per affidamenti a contraente generale quindi solo oltre tale limite sarà possibile, per gli affidamenti a contraente generale, utilizzare l’appalto integrato (progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori).
Per il comma 1-bis introdotto dal nuovo Correttivo all’articolo 59, l’appalto integrato è possibile in presenza di elemento tecnologico prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori.
Il nuovo comma 1-ter specifica che il ricorso all’appalto integrato deve trovare puntuale motivazione riportata nelle determina a contrarre che deve chiarire la rilevanza dei presupposti tecnici e l’incidenza sui tempi di realizzazione rispetto all’affidamento separato di progettazione e lavori.
L’articolo 128 del nuovo Correttivo introduce il comma 4-bis dell’articolo 216 del Codice che stabilisce che il divieto all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall’organo competente alla data di entrata in vigore del Codice (e quindi al 19 aprile 2016) con la pubblicazione del bando entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo.
Corrispettivi obbligatori per servizi di architettura e ingegneria
La modifica del comma 8 dell’articolo 24 del codice (all’articolo 14 del correttivo) rende obbligatoria l’applicazione del decreto sui corrispettivi (al momento quello in vigore è il d.M. 17 giugno 2016) per i servizi di architettura e ingegneria; viene aggiunto il comma 8-bis dello stesso articolo 24 che vieta alle stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione del corrispettivo per i servizi di architettura e ingegneria all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata – nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 143/1949.
Non possono essere previste dalle stazioni appaltanti, quale corrispettivo per i servizi di architettura e ingegneria, forme di sponsorizzazione o rimborso ad eccezione di quanto stabilito nel solo ambito dei beni culturali dall’articolo 151 del Codice. Sono previsti anche incentivi per i servizi e i pagamenti ai tecnici della PA: ci saranno norme più stringenti per i pagamenti alle imprese dalla PA.
Leggi anche Decreto parametri, il parere degli Architetti: deve essere obbligatorio
Gare con il progetto definitivo per interventi di manutenzione
Il nuovo comma 4 dell’articolo 216 prevede che fino alla data di entrata in vigore del decreto sui livelli della progettazione, i lavori di manutenzione ordinaria potranno andare in gara sulla base del progetto definitivo – in generale, fino alla data di entrata in vigore del decreto richiamato, l’esecuzione dei lavori di manutenzione può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
L’articolo 13 del correttivo introduce il comma 3-bis all’articolo 23 del Codice che prevede una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino ad un importo di 2.500.000 euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA