Il direttore dei lavori negli appalti pubblici, focus su modalità di nomina e compiti

Il direttore dei lavori riveste un ruolo di estrema importanza nel contesto dell’edilizia, sia in ambito privato che pubblico. Nominato dal committente, questo professionista assume la responsabilità di vigilare sull’esecuzione delle opere, garantendo che tutto avvenga secondo i dettami del progetto e nel rispetto delle normative vigenti. La sua attività non si limita alla mera supervisione, ma include anche la verifica della qualità dei materiali impiegati e delle lavorazioni eseguite.

In pratica, il direttore dei lavori funge da punto di riferimento per tutte le fasi del processo costruttivo. Deve garantire che le diverse imprese coinvolte operino in armonia e rispettino le scadenze previste, pianificando le attività in modo efficiente e gestendo le eventuali problematiche che possono emergere durante l’esecuzione dei lavori. In questo articolo approfondiremo le modalità di nomina fornendo anche indicazioni utili sui compiti di questa figura.

La nomina del direttore dei lavori

La nomina del direttore dei lavori è un passaggio fondamentale nei contratti di appalto, sia nel settore privato che in quello pubblico. Nel settore privato, la sua designazione può essere facoltativa, ma diventa obbligatoria nel settore pubblico, in quanto essenziale per garantire la corretta esecuzione delle opere, secondo quanto stabilito dall’articolo 114 comma 2 del nuovo codice appalti.

Le stazioni appaltanti, in veste di committente, devono nominare il direttore dei lavori prima dell’avvio della procedura di affidamento, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Una volta nominato, il direttore può essere affiancato da un ufficio di direzione dei lavori, composto da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, a seconda della complessità dell’intervento.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 114 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti devono scegliere il Direttore tra i membri del loro personale. Tuttavia, in mancanza di personale idoneo, è possibile assegnare l’incarico a:

  • Personale degli uffici consortili di progettazione e direzione dei lavori;
  • Personale proveniente da organismi di altre pubbliche amministrazioni;
  • Prestatori di servizi di ingegneria e architettura;
  • Società di professionisti.

Tuttavia, affinché tali soggetti siano eleggibili, devono soddisfare determinati requisiti professionali, tra cui:

  • Essere iscritti negli appositi albi professionali;
  • Possedere i requisiti specificati nell’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
  • Avere i requisiti di qualificazione stabiliti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016.

La nomina va eseguita con una lettera di incarico che rappresenta il documento contrattuale stipulato tra il committente e il direttore dei lavori.

Questo documento regola in modo dettagliato i seguenti aspetti:

  • Le prestazioni richieste al professionista e quelle escluse;
  • Le modalità operative per lo svolgimento dell’incarico;
  • I termini entro i quali l’incarico deve essere adempiuto;
  • La determinazione del compenso spettante al direttore dei lavori;
  • Gli obblighi specifici a carico del committente;
  • La copertura assicurativa prevista durante l’attività di direzione dei lavori;
  • La procedura per la risoluzione delle eventuali controversie che potrebbero insorgere nel corso dell’incarico.

Formazione per il direttore dei lavori

Un requisito importante per poter ricoprire il ruolo di direttore dei lavori è la conoscenza del quadro legislativo e delle norme tecniche che regolano il settore dell’edilizia. Dato il recente aggiornamento normativo, dovuto all’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, è consigliabile, se non essenziale, che i Direttori dei Lavori acquisiscano familiarità con le modifiche e le nuove disposizioni introdotte che, anche se non radicali, hanno apportato cambiamenti che è necessario conoscere.

Il modo più semplice per acquisire tali conoscenze è partecipare ad eventi formativi mirati che permettano di consolidare le competenze esistenti e di comprendere appieno gli adattamenti richiesti dalle nuove regolamentazioni. Per chi fosse interessato a questi aggiornamenti, consigliamo quindi di frequentare un convegno, un seminario specifico, oppure un corso aggiornato sulla direzione dei lavori.

Compiti del direttore dei lavori

Nel contesto dei contratti, il direttore dei lavori agisce sotto la guida del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), assicurando che le direttive impartite siano seguite scrupolosamente. Oltre a occuparsi degli aspetti tecnici, il direttore dei lavori si adopera anche per garantire la corretta gestione degli aspetti contabili e amministrativi, garantendo così un’efficace conduzione del progetto.

È sua responsabilità supervisionare l’intero ufficio di direzione dei lavori, coordinando le attività e mantenendo un costante dialogo con l’appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnico-edilizi ed economici del contratto. Nello specifico, in base all’art. 114 comma 3 del nuovo codice, assume una serie di compiti fondamentali per garantire il corretto svolgimento dell’intervento, tra cui:

  • Controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dei lavori per assicurare la conformità al progetto e al contratto.
  • Utilizzo di strumenti digitali di gestione informativa, come previsto nell’allegato I.9, e nomina di un coordinatore dei flussi informativi nel caso di utilizzo del Building Information Modeling (BIM).
  • Coordinamento delle diverse figure coinvolte nell’opera.
  • Supervisione dell’intero ufficio di direzione dei lavori.

Inoltre, il direttore dei lavori ha responsabilità specifiche, tra cui:

  • Accettazione dei materiali e verifica delle caratteristiche meccaniche in conformità alle norme tecniche.
  • Verifica della documentazione relativa agli obblighi nei confronti dei dipendenti.
  • Controllo della validità del programma di manutenzione e dei manuali d’uso e di manutenzione.
  • Segnalazione delle inosservanze relative al subappalto al Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Infine, se possiede i requisiti necessari, il direttore dei lavori può svolgere le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. In caso contrario, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo con i requisiti richiesti dalla normativa sulla sicurezza.

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