Competenze progettuali professionisti: il caso degli agrotecnici
Assume rilievo la sentenza 1° febbraio 2017 n. 426 del Consiglio di Stato, sez. III, nella spinosa questione delle competenze progettuali dei professionisti tecnici: stavolta i giudici si sono occupati degli agrotecnici.
L’art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251, istitutiva dell’albo professionale degli agrotecnici, individua le competenze di detti professionisti, prevedendo che “L’iscrizione all’albo degli Agrotecnici consente: a) la direzione e l’amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli; b) la direzione, l’amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e di rappresentanza tributaria e quelle relative all’amministrazione del personale dipendente delle medesime aziende; c) l’assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa la progettazione e direzione dei piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari, nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario; d) l’assistenza alla stipulazione dei contratti agrari; e) la formulazione e l’analisi dei costi di produzione e di consulenza ed i controlli analitici per i settori lattiero-caseario, enologico ed oleario; f) la rilevazione dei dati statistici; g) l’assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata; h) la curatela di aziende agrarie e zootecniche; i) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane; 1) le attività connesse agli accertamenti e alla liquidazione degli usi civici; m) l’assistenza tecnica ai produttori singoli e associati; […]”.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, “È di plastica evidenza che dette competenze siano circoscritte alla gestione economico-aziendale e amministrativa delle aziende agricole o zootecniche”. Non altera questo quadro la lettera c), frutto di modifica ad opera dell’art. 26, comma 7 -ter, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, giacché il riferimento alle “opere di trasformazione e miglioramento fondiario” non può che essere inteso in coerenza con tutte le altre previsioni, dunque inerente allo sviluppo tecnico-economico aziendale, anche alla luce del previsto curriculum scolastico e dell’esame di abilitazione, rivolti, prevalentemente, agli aspetti economici e gestionali dell’azienda agraria, mentre le cognizioni in materia di catasto appaiono circoscritte ad un livello descrittivo e complementare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA