Competenze geometri: i 3 punti chiave per capirne di più
Settembre è stato un mese di rilievo per il troppo spesso incerto tema dei confini delle competenze progettuali dei geometri.
Nel corso di una conferenza stampa andata in scena lo scorso 10 settembre, il presidente dei Geometri Maurizio Savoncelli ha chiarito i tre elementi innovativi che il fresco parere 2539/2015 del Consiglio di Stato porta con sé al fine di definire il campo delle competenze progettuali dei geometri in tema di costruzione di edifici in zona sismica e mediante l’uso del cemento armato. Ecco i 3 punti rilevanti:
1. Con l’abrogazione dell’art. 1 del regio decreto n. 2229 del 1939 non esistono più riserve alla progettazione con il cemento armato.
2. Viene citata la collaborazione interprofessionale fra le varie categorie dei tecnici “titolari di diverse competenze tecniche”. Pertanto non solo è permessa, ma va incoraggiata la sinergia tra i vari professionisti.
3. È sempre possibile per il Geometra svolgere in autonomia l’attività di progettazione architettonica (e amministrativa, comprendendo con questo termine la cura dei permessi e dei titoli autorizzatori) e direzione lavori. Questo perché in tali casi non entrano in gioco gli aspetti riguardanti i calcoli strutturali e le verifiche sismiche.
Ma alla domanda: “Può il geometra realizzare opere in cemento armato?”, la risposta di Savoncelli è chiara. “Sì è possibile nelle zone a basso rischio sismico, purché non intervenga pericolo per la pubblica incolumità come è il caso delle modeste costruzioni civili, delle piccole costruzioni accessorie a quelle rurali e degli edifici per uso di industrie agricole, che non richiedono particolari operazioni di calcolo”.
A tenere banco in questo senso è stata anche la definizione di “modesta costruzione”, rientrante nelle competenze del Geometra: questo concetto (citato più volte anche nel parere dei Giudici di Palazzo Spada) è identificato dalla legge ma è al contempo privo di un contorno chiaro e definito. “Il termine di modesta costruzione è inserito nelle norme vigenti – prosegue Savoncelli – e non è possibile allontanarsi da esso: il problema è trovare una definizione condivisa del termine nel dibattito con le altre professioni tecniche”.
Scartata l’ipotesi di imporre una definizione di “modesta costruzione” tramite l’iter parlamentare (il DDL Vicari docet), “occorre trovare una sintesi all’interno del confronto con Ingegneri e Architetti”. In questo senso, conclude Savoncelli: “Il parere del Consiglio di Stato ha il grande merito di avere posto la questione sotto un aspetto totalmente nuovo e in maniera chiara, il che non potrà che accelerare il percorso per una definizione finalmente condivisa e priva di zone d’ombra”.
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