Competenza progettuale professionisti: gli impianti comunali di fognatura
La competenza progettuale dei professionisti tecnici si configura alla stregua di un argomento sempre attuale e sul quale spesso la giurisprudenza è dovuta intervenire per dirimere dubbi interpretativi. In tale direzione riveste particolare interesse la recente sentenza emessa da TAR Campania (sez. I Salerno, 9 ottobre 2015, n. 2167).
In tale occasione i giudici hanno confermato l’orientamento, in linea con altre sentenze precedenti, per cui gli architetti non possono progettare gli impianti comunali di fognatura poiché trattasi di un’opera idraulica la quale, secondo quanto previsto dal R.D. n. 2537/1925 (Regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto), rientra nella competenza esclusiva degli ingegneri ai sensi dell’art. 51, il cui testo prevede che “Sono di spettanza della professione d’ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo”.
Nel corso degli anni sono state numerose le sentenze che si sono collocate su tale direzione interpretativa: per un focus in materia suggeriamo la consultazione dell’articolo di approfondimento redatto dalla nostra esperta Antonella Mafrica intitolato Gli architetti non possono progettare gli impianti comunali di fognatura.
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