13/2/08: in vigore le norme correttive del Codice Ambiente

Lo scorso 13 febbraio sono entrate in vigore le norme correttive del Codice Ambiente  (D.Lgs 152/2006) che hanno riformato in modo sostanziale la disciplina delle autorizzazioni ambientali VIA e VAS, facendo tuttavia salve, in via transitoria, le procedure non ancora concluse.

Il decreto correttivo 4/2008 ha riservato alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la disciplina riguardante:
a) l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
b) le eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel decreto, per l’individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VIA o VAS e per lo svolgimento delle consultazioni;
c) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS.

Ciò premesso, alle regioni è stato concesso un tempo di  dodici mesi dall’entrata in vigore delle D. Lgs. 4/2008 per adeguarsi alle nuove disposizioni. In mancanza troveranno applicazione le disposizioni statali ovvero le eventuali disposizioni regionali se vigenti e se compatibili.
Alcune Regioni quali Lombardia, Umbria, Marche, Abruzzo e Campania hanno già provveduto a rivedere la propria disciplina sui procedimenti di VIA e VAS adeguandoli alle disposizioni introdotte a livello nazionale.

Riportiamo un sintetico riepilogo di alcune disposizioni di maggiore interesse introdotte dalle Regioni nell’ambito della sfera di discrezionalità loro riconosciuta dal Codice Ambiente.

Lombardia
DGR n. 8/71110 del 18/4/2008 – BUR n.20 del 12/5/2008
Modello metodologico PIANO ITTICO PROVINCIALE
Modello metodologico PIANO FAUNISTICO VENATORIO
Modello metodologico PIANO DI SVILUPPO LOCALE

Abruzzo
DGR 209 del 17/3/08 – Bur n.25 del 30/4/2008
Istituisce lo Sportello regionale per l’ambiente al fine di semplificare i procedimenti autorizzativi in materia di VIA, VAS, VI e Nulla osta beni ambientali.
Sono stabilite alcune semplificazioni procedurali.
L’autorità competente è individuata nel Comitato di coordinamento istituito presso la regione cui si affianca un apposito organo tecnico di supporto.
Per il rilascio delle autorizzazioni è previsto che se nei piani o programmi e` richiesta anche la VI questa deve essere rilasciata contestualmente alla Via.

Umbria
DGR 383 del 16/4/08 – Bur n.22 del 9/5/2008
Nella prima fase di attuazione della normativa la competenza sulla VAS è attribuita alla Giunta regionale – Servizio rischio idrogeologico. In ogni caso l`autorità competente a decidere sulla VAS deve essere diversa da quella che procede alla formazione o approvazione del piano.
Con riferimento alla pianificazione urbanistica comunale e provinciale sono da sottoporre direttamente a VAS:
– i PRG parte strutturale ed operativa (in tale ultimo caso si valuteranno come acquisiti i dati già esaminati in sede di VAS sulla parte strutturale)
– varianti generali ai Prg
– piani provinciali e loro varianti generali.
Sono in ogni caso esclusi dalla verifica di assoggetabilità a VAS i piani attuativi e quelli che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione dei vigenti strumenti urbanistici generali.
Sono previste forme di integrazione della VAS con gli iter di formazione e approvazione dei piani urbanistici.

Campania
DGR 426 del del 14 marzo 2008 – Bur n. 16 del 21/4/2008
Il termine per concludere il procedimento di VAS e` di 60 giorni dal deposito del rapporto ambientale.
I piani e programmi da sottoporre a VAS sono quelli di cui alla parte II del D.Lgs 152/2006 (Codice Ambiente).
Le competenze in materia di VIA e VAS sono distribuite tra l`Ufficio regionale competente in materia di ecologia e tutela ambientale e quello del governo del territorio cui si aggiungono la Commissione VIA e due tavoli tecnici uno per la VIA e uno per la VAS.

Marche
La VAS è esclusa per:
– le varianti di cui all’art. 15 co. 5 della L.R. n. 34/1992 (non comportano modificazioni alle destinazioni d`uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standard)
– i piani attuativi e i piani complessi comunque denominati
– le varianti al PRG contenenti precisazioni normative a chiarimento di meccanismi di attuazione delle previsioni insediative, ferma restando l’entità del carico urbanistico;
– le varianti al PRG contenenti correzioni di errori cartografici del PRG stesso;
– le varianti al PRG contenenti reiterazione di vincoli espropriativi decaduti
– le varianti al PRG che comportino cambi di destinazione d`uso di immobili pubblici esistenti al fine di adibirli esclusivamente a residenza a condizione che le varianti medesime non comportino aumenti di volume nè comportino incrementi di Superficie Utile Lorda superiori al 30% dell’esistente e a condizione che gli immobili non siano interessati da problemi igienico sanitari dipendenti da pressioni ambientali locali certificati dagli organi competenti.
La Regione rientra tra i soggetti competenti in materia ambientale, solo laddove gli strumenti urbanistici comunali o loro varianti costituiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi sottoposti a procedure di VIA statale o regionale o rilascio di AIA statale o regionale.

Fonte: www.ance.it

 

 

 

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