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13/2/08: in vigore le norme correttive del Codice Ambiente
Riepilogo di alcune disposizioni introdotte dalle Regioni nell'ambito della sfera di discrezionalità loro riconosciuta

Lo scorso 13 febbraio sono entrate in vigore le norme correttive del Codice Ambiente  (D.Lgs 152/2006) che hanno riformato in modo sostanziale la disciplina delle autorizzazioni ambientali VIA e VAS, facendo tuttavia salve, in via transitoria, le procedure non ancora concluse.

Il decreto correttivo 4/2008 ha riservato alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la disciplina riguardante:
a) l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
b) le eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel decreto, per l’individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VIA o VAS e per lo svolgimento delle consultazioni;
c) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS.

Ciò premesso, alle regioni è stato concesso un tempo di  dodici mesi dall’entrata in vigore delle D. Lgs. 4/2008 per adeguarsi alle nuove disposizioni. In mancanza troveranno applicazione le disposizioni statali ovvero le eventuali disposizioni regionali se vigenti e se compatibili.
Alcune Regioni quali Lombardia, Umbria, Marche, Abruzzo e Campania hanno già provveduto a rivedere la propria disciplina sui procedimenti di VIA e VAS adeguandoli alle disposizioni introdotte a livello nazionale.

Riportiamo un sintetico riepilogo di alcune disposizioni di maggiore interesse introdotte dalle Regioni nell’ambito della sfera di discrezionalità loro riconosciuta dal Codice Ambiente.

Lombardia
DGR n. 8/71110 del 18/4/2008 – BUR n.20 del 12/5/2008
Modello metodologico PIANO ITTICO PROVINCIALE
Modello metodologico PIANO FAUNISTICO VENATORIO
Modello metodologico PIANO DI SVILUPPO LOCALE

Abruzzo
DGR 209 del 17/3/08 – Bur n.25 del 30/4/2008
Istituisce lo Sportello regionale per l’ambiente al fine di semplificare i procedimenti autorizzativi in materia di VIA, VAS, VI e Nulla osta beni ambientali.
Sono stabilite alcune semplificazioni procedurali.
L’autorità competente è individuata nel Comitato di coordinamento istituito presso la regione cui si affianca un apposito organo tecnico di supporto.
Per il rilascio delle autorizzazioni è previsto che se nei piani o programmi e` richiesta anche la VI questa deve essere rilasciata contestualmente alla Via.

Umbria
DGR 383 del 16/4/08 – Bur n.22 del 9/5/2008
Nella prima fase di attuazione della normativa la competenza sulla VAS è attribuita alla Giunta regionale – Servizio rischio idrogeologico. In ogni caso l`autorità competente a decidere sulla VAS deve essere diversa da quella che procede alla formazione o approvazione del piano.
Con riferimento alla pianificazione urbanistica comunale e provinciale sono da sottoporre direttamente a VAS:
– i PRG parte strutturale ed operativa (in tale ultimo caso si valuteranno come acquisiti i dati già esaminati in sede di VAS sulla parte strutturale)
– varianti generali ai Prg
– piani provinciali e loro varianti generali.
Sono in ogni caso esclusi dalla verifica di assoggetabilità a VAS i piani attuativi e quelli che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione dei vigenti strumenti urbanistici generali.
Sono previste forme di integrazione della VAS con gli iter di formazione e approvazione dei piani urbanistici.

Campania
DGR 426 del del 14 marzo 2008 – Bur n. 16 del 21/4/2008
Il termine per concludere il procedimento di VAS e` di 60 giorni dal deposito del rapporto ambientale.
I piani e programmi da sottoporre a VAS sono quelli di cui alla parte II del D.Lgs 152/2006 (Codice Ambiente).
Le competenze in materia di VIA e VAS sono distribuite tra l`Ufficio regionale competente in materia di ecologia e tutela ambientale e quello del governo del territorio cui si aggiungono la Commissione VIA e due tavoli tecnici uno per la VIA e uno per la VAS.

Marche
La VAS è esclusa per:
– le varianti di cui all’art. 15 co. 5 della L.R. n. 34/1992 (non comportano modificazioni alle destinazioni d`uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standard)
– i piani attuativi e i piani complessi comunque denominati
– le varianti al PRG contenenti precisazioni normative a chiarimento di meccanismi di attuazione delle previsioni insediative, ferma restando l’entità del carico urbanistico;
– le varianti al PRG contenenti correzioni di errori cartografici del PRG stesso;
– le varianti al PRG contenenti reiterazione di vincoli espropriativi decaduti
– le varianti al PRG che comportino cambi di destinazione d`uso di immobili pubblici esistenti al fine di adibirli esclusivamente a residenza a condizione che le varianti medesime non comportino aumenti di volume nè comportino incrementi di Superficie Utile Lorda superiori al 30% dell’esistente e a condizione che gli immobili non siano interessati da problemi igienico sanitari dipendenti da pressioni ambientali locali certificati dagli organi competenti.
La Regione rientra tra i soggetti competenti in materia ambientale, solo laddove gli strumenti urbanistici comunali o loro varianti costituiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi sottoposti a procedure di VIA statale o regionale o rilascio di AIA statale o regionale.

Fonte: www.ance.it

 

 

 


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