Vincolo paesaggistico, la Regione può valicare silenzio Soprintendenza
Il Decreto Cultura rilascia sul campo interessanti novità in materia di iter del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica: tempo di snellimento delle procedure e di semplificazione? Sembrerebbe essere questo il leit-motiv della modifica.
Autorizzazione paesaggistica: le modifiche
Il decreto legge 83/2014 (Decreto Cultura, la rubrica ufficiale del provvedimento recita “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”) introduce infatti una rilevante modifica alla materia della realizzazione di interventi edilizi in aree vincolate disciplinata Codice dei Beni Culturali.
Silenzio assenso: com’era, com’è
La modifica legislativa (da confermare in sede di conversione in legge del decreto entro al fine di luglio) permette all’amministrazione regionale (o al Comune eventualmente delegato a procedere al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica) di superare il silenzio della Soprintendenza sul parere che quest’ultima deve produrre entro il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti. Fino ad oggi la Regione rilasciava il permesso di costruire in tali circostanze solo dopo aver, appunto, ricevuto il via libera (leggi parere) da parte della Soprintendenza competente. Quest’ultimo possedeva pertanto valenza obbligatoria, valicabile soltanto mediante l’istituzione di una conferenza di servizi da parte dell’Amministrazione regionale coinvolta.
Il valicamento del silenzio della Soprintendenza
Ecco pertanto la modifica: decorsi inutilmente i 60 giorni dalla ricezione degli atti senza che la soprintendenza abbia emesso il relativo parere, l’Amministrazione può procedere liberamente con la procedura di autorizzazione paesaggistica. Va rammentato che l’autorizzazione paesaggistica si configura come un atto autonomo e propedeutico rispetto al permesso di costruire ed è rilasciato dalle Regioni (a da una amministrazione delegata da queste ultime) previo parere rilasciato dalle Soprintendenze competenti (organi periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, pertanto di emanazione statale).
Parere non vincolante
La modifica normativa sembrerebbe pertanto conferire al silenzio della Soprintendenza un effetto devolutivo, spostando e direzionando il peso della decisione relativa all’autorizzazione in capo alla Regione. Il parere è pertanto da ritenersi privo di valore vincolante, anche se una giurisprudenza non univoca ha affermato talora l’improcedibilità dell’iter in caso di silenzio della soprintendenza. Si attendono chiarimenti definitivi in sede di conversione del provvedimento.
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