Vincolo paesaggistico, la legge statale prevale su quella regionale
Una sentenza della Corte Costituzionale conferma un importante indirizzo giurisprudenziale in tema di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica: in questo settore infatti, ed anche in materia di irrogazione di sanzioni in caso di illeciti e abusi edilizi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico la legge statale prevale sulle norme regionali, anche quelle a statuto speciale.
A ribadire ciò è la sentenza n. 238/2013, attraverso la quale i giudici della Consulta hanno dichiarato incostituzionali le norme riguardanti la tutela dei beni paesaggistici emanate dalla Valle d’Aosta che entravano in contrasto con le competenze legislative statali inserite nel d.lgs. n. 42/2004 (c.d. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
In fase introduttiva la Corte aveva ricordato che le recenti modifiche apportate alla legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 27 maggio 1994, n. 18 (recante titolo “Deleghe ai Comuni della Valle d’Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio”), si porrebbero in contrasto con l’art. 117 della Costituzione (più precisamente con il secondo comma dello stesso, lettere m ed s).
Particolarmente interessante il fatto, sottolineato dalla Corte, per cui il legislatore statale, attraverso l’emanazione di norme qualificabili come riforme economico-sociali, può vincolare anche la potestà legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale.
Le norme regionali investite dalla sentenza “si porrebbero in contrasto con l’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 e verrebbero di fatto a restringere l’ambito della tutela prevista dal legislatore statale in tale materia, risultando così lesivi degli standard minimi di tutela del paesaggio (necessariamente eguali su tutto il territorio nazionale), i quali, in quanto riconducibili alle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, debbono essere rispettati anche dalle Regioni a statuto speciale”. Così si è espressa la Corte Costituzionale.
Fonte: Ediltecnico.it
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