Verifica straordinaria dei certificati per le attestazioni SOA
Sarà in vigore dal prossimo 26 febbraio il
DM n. 272 del 21 dicembre 2007
Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri, modalità e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini delle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (1° luglio 2006)
(Gazzetta Ufficiale n. 35, 11 febbraio 2008)
Il DM è stato emanato ai sensi dell’articolo 253, comma 21, del Codice degli Appalti (Dlgs 163/2006) che disciplina:
– le procedure di verifica dei certificati di lavori pubblici di cui all’articolo 22, comma 7, del DPR 25 gennaio 2000, n. 34;
– i certificati pubblici e privati rilasciati prima della data di entrata in vigore dello stesso DPR 25 gennaio 2000, n. 34;
– le fatture presentate dalle imprese per comprovare i lavori privati di cui all’articolo 25, comma 5, lettera c), del DPR 25 gennaio 2000, n. 34.
Articolo 1
Il Ministero delle Infrastrutture e l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici sottopongono a verifica i seguenti atti, ove utilizzati per il conseguimento delle attestazioni SOA dal 1° marzo 2000 al 1° luglio 2006:
a) i certificati di lavori pubblici, di cui all’articolo 22, comma 7, del DPR 25 gennaio 2000, n. 34, nonchè i certificati di lavori pubblici e privati rilasciati prima della data di entrata in vigore del DPR 25 gennaio 2000, n. 34;
b) le fatture presentate dalle imprese ai sensi dell’articolo 25, comma 5, lettera c), del DPR 25 gennaio 2000, n. 34.
Articolo 2
Illustra gli adempimenti a carico delle SOA: l’Autorità, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Regolamento, metterà a disposizione delle SOA i modelli informatici da utilizzare per trasmettere i dati relativi ai certificati ed alle fatture. Le SOA avranno quindi 60 giorni di tempo per trasmettere all’Osservatorio presso l’Autorità i dati richiesti; per queste attività le SOA non potranno ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.
Articolo 3
Sanzioni pecuniarie ed interdittive (previste dagli artt. 6, comma 11, e 40, comma 4, lettera g), del Dlgs 163/2006) per le SOA che, senza giustificato motivo, non trasmettano, in tutto o in parte, i dati relativi ai certificati ed alle fatture nei modi e tempi previsti dall’articolo 2, ovvero che trasmettano dati non veritieri.
L’iter
– L’Osservatorio presso l’Authority, dopo aver ricevuto dalle SOA i modelli informatici, li trasmette alle amministrazioni aggiudicatrici competenti che, in relazione a ciascun certificato di lavori pubblici, compresi quelli rilasciati ai sensi della legge 10 febbraio 1962 n. 57, verificano e attestano la veridicità di:
1) data del contratto di appalto;
2) oggetto del contratto di appalto con riferimento alle categorie di cui alla tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie, allegato A del DPR 25 gennaio 2000, n. 34;
3) denominazione e composizione del soggetto aggiudicatario;
4) inizio e ultimazione lavori;
5) opere eseguite da eventuali subappaltatori;
6) importi contrattuali dell’appalto e di eventuali perizie di variante o suppletive delle opere eseguite;
7) buon esito delle opere;
8) nominativo del responsabile del procedimento o del funzionario che ha rilasciato il certificato.
L’Osservatorio trasmette i modelli informatici anche al Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza (che deve verificare i dati contenuti nelle fatture) e ai provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture.
– L’Authority e il Ministero individuano i dati non confermati e li segnalano al consiglio dell’Autorità, che può procedere alla sospensione in via cautelare dell’attestazione e può richiedere alla SOA di revocare l’attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di dati risultati non veritieri.
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