Verifica del livello di rumorosità
Il T.A.R. Lombardia, con sentenza n. 7312 del 22 novembre 2010, si è espresso sul delicato confine tra diritto di partecipazione al procedimento amministrativo e garanzia di genuinità dei risultati istruttori.
La fattispecie riguardava un procedimento amministrativo che ha avuto sbocco nell’emissione di un’ordinanza di contenimento emissioni acustiche nei confronti di un’impresa e nella richiesta di presentazione di un piano di risanamento acustico.
L’impresa ha lamentato la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale per non avere preso parte ai sopralluoghi effettuati dai tecnici dell’ARPA a seguito di lamentele da parte di alcuni residenti di immobili vicini al deposito dell’impresa.
Il TAR ha chiarito che non può pretendersi che l’amministrazione, nell’effettuare controlli, accertamenti o ispezioni, debba operare con la necessaria partecipazione di tutti i soggetti interessati, laddove tale coinvolgimento possa compromettere la genuinità dell’attività istruttoria compiuta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2003, n. 1224; 18 maggio 2004, n. 3190; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 17 settembre 2009, n. 1530).
Nel caso di specie, osservano i giudici amministrativi, il coinvolgimento della ricorrente avrebbe certamente potuto incidere sulla correttezza delle rilevazioni effettuate, ciò in quanto la sorgente dell’inquinamento acustico era rappresentata proprio dall’attività dell’impresa e la misurazione, per poter fornire un valore rappresentativo, presupponeva che fosse in corso una normale attività.
Il principio dei controlli “a sorpresa” prevale quindi, in casi analoghi, sul diritto alla partecipazione procedimentale; ciò al fine di garantire istruttorie corrette e genuine nei risultati.
a curadi P. Costantino e P. De Maria – tratto da L’Ufficio Tecnico 1/2011
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