Valutazione singola di opere che all’apparenza non richiedono permesso di costruire

di M. Petrulli

A seguito di un sopralluogo, sono stati rinvenuti i seguenti lavori, per i quali non sussiste un titolo edilizio:
1) opere di finitura all’immobile, quali intonacatura e pitturazione esterna con rivestimento della parte basamentale con mattonelle in gres ceramico con ulteriori opere di rifinitura interne;
2) nell’area pertinenziale realizzazione di staccionata e gazebo di mt 3×3;
3) addossato al prospetto est realizzazione di un manufatto uso deposito di circa mt. 9,00x 9,50, mq 85,50 ed altezza mt 4,50 con struttura in blocchi di lapilcemento travi in legno e pannellature lignee con copertura in lamiere grecate;
4) ulteriore manufatto in blocchi suddiviso in due ambienti di dimensioni circa mt 4,70x 8,00 mq 37,60 e di altezza mt 2,50 con solaio in parte lamiera e parte latero- cementizio con la presenza di una tettoia in legno e lamiera di mt 3,30 x4,50 ed altezza di mt 3,00.
Si chiede se sia possibile valutare singolarmente alcune opere che, a prima vista, non sembrano rientrare necessariamente nell’alveo di quelle per le quali è richiesto il permesso di costruire.

La risposta al quesito è negativa, come affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. IV, nella sent. 3 gennaio 2023, n. 67.
In materia di abusi edilizi, infatti, non è prospettabile una valutazione atomistica degli interventi allorché gli stessi facciano parte di un disegno sostanzialmente unitario di realizzazione di una determinata complessiva opera, risultante priva di titolo (TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 12 marzo 2021, n. 640; TAR Toscana, sez. III, sent. 24 maggio 2021, n. 785; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 20 ottobre 2022, n. 8940; TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 1° agosto 2022, n. 5134). Ne discende che “i singoli abusi eseguiti vanno riguardati nella loro interezza e, proprio perché visti nel loro insieme, possono determinare quella complessiva alterazione dello stato dei luoghi che legittima la sanzione applicata e persuade della sua appropriatezza e proporzionalità rispetto a quanto realizzato” (TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 1° agosto 2022, n. 5134).
Nel caso di specie, tutte le opere concorrono, all’evidenza, alla composizione di un corpus unitario che trova il suo fulcro nei due manufatti principali; e tale insieme – nel complesso – determina quella radicale modificazione dello stato dei luoghi giustificativa della sanzione demolitoria.

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