Utilizzo dei proventi derivanti dal rilascio dei titoli edilizi e delle sanzioni connesse

di MARIO PETRULLI

Con il recente parere n. 163 del 12 dicembre 2018 la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Puglia è intervenuta sulla destinazione degli oneri concessori, argomento di interventi legislativi negli ultimi anni.
Già in precedenza i giudici contabili si erano interessati dell’argomento: con la deliberazione n. 38/2016/PAR del 9 febbraio 2016, infatti, la Sezione di controllo per la Lombardia aveva ricostruito l’evoluzione legislativa relativa all’utilizzazione dell’entrate in oggetto sino al 2016. Successivamente, con la deliberazione n. 81/2017/PAR, la stessa Sezione aveva ripercorso le disposizioni in vigore per gli anni 2017 e 2018.

L’art. 1, comma 737, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016) dispone che “per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche”.

L’art. 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio per il 2017, così come modificato dall’art. 1-bis, comma  1 del decreto legge n. 148/2017), dispone viceversa che “a decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.

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