Urbanistica, l’iscrizione nell’elenco delle strade vicinali
L’atto di iscrizione di una strada nell’elenco comunale delle strade vicinali ha natura dichiarativa, ponendo una semplice presunzione relativa di uso pubblico del tracciato.
A stabilirlo è il T.A.R. della Toscana con la sentenza n. 1229 del 15 luglio scorso, intervenendo nella disputa tra il Comune e i proprietari di un terreno che si sono visti recapitare un’ordinanza di rimozione di opere abusive di interdizione al pubblico transito su una strada dichiarata vicinale.
Questi ultimi hanno presentato ricorso facendo presente che:
– era mancata la comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione della strada in esame nell’elenco delle strade vicinali;
– non venivano dimostrati i presupposti per la suddetta iscrizione, risultando anzi incerto il tracciato del cennata via;
– l’esistenza del tragitto non trova riscontro ;
– la strada non risulta dalle previsioni del P.R.G. e nemmeno dalle mappe catastali;
– la delibera stessa doveva essere assunta dal Consiglio Comunale e l’ordinanza dal Dirigente.
I giudici hanno evidenziato che l’atto di iscrizione di una strada nell’elenco comunale delle strade vicinali ha natura dichiarativa, ponendo una semplice presunzione relativa di uso pubblico del tracciato che la qualificazione della via in questione come strada vicinale e, dunque, secondo l’art.3, comma 1n.52 del D.Lgs. n.285 del 1992, come “strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico”, viene ricavata dalla sua conformazione, con possibilità di essere percorsa anche da autoveicoli, con assolvimento della funzione di collegamento.
Inoltre hanno spiegato che la strada de qua risulta inserita nelle mappe catastali come vicinale dell’Aia Vecchia, anche se con tracciato diverso rispetto all’ultimo e che tuttavia le variazioni apportate nel tempo non hanno precluso la possibilità del pubblico transito, con rilevante funzione di collegamento.
Infine, con riferimento alle censure di ordine procedimentale rivolte avverso la delibera in argomento e concernenti il difetto della previa comunicazione di avvio del relativo procedimento i giudici hanno precisato che l’ordinanza di rimozione delle opere abusive era stata preceduta da apposite comunicazioni di avvio del procedimento.
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