Una nuova circolare sul Durc
Il Consiglio di Amministrazione della Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (CNCE) – di cui fanno parte le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore delle costruzioni – ha deliberato la pubblicazione di un testo riguardante le regole nazionali per il rilascio del Durc da parte delle Casse Edili.
L’elaborazione di un testo unico permette di rispondere efficacemente alle sollecitazioni delle numerose Casse Edili e determina un’applicazione univoca su tutto il territorio nazionale.
Il testo riporta indicazioni in merito a:
1. Denuncia e versamento
2. Ore denunciate
3. Inadempienza non superiore a 100 euro
4. Data di verifica della regolarità
5. Accertamento della data di versamento
6. Irregolarità di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro
7. Sospensione di attività
8. Impresa senza dipendenti o con soli impiegati
9. Interessi di mora
10. Rateazione
11. Imprese straniere
12. Invito alla regolarizzazione
13. Procedure di contestazione
14. Cassa edile competente al rilascio
15. Firma del DURC
16. Trasmissione del documento
17. Durata del DURC
18. Verifica autocertificazione per partecipazione a gare per lavori pubblici
19. Verifica autocertificazione per aggiudicazione di lavori pubblici
20. Stipula contratto lavori pubblici
21. SAL e Saldo finale
22. Trasferta
23. Lavori privati
24. Lavori privati pluralità di imprese
25. Responsabilità solidale
Per i SAL e gli stati finali è competente la Cassa Edile del luogo di svolgimento dei lavori.
In tutti gli altri casi, di norma è competente la Cassa del luogo in cui l’impresa ha sede legale; tuttavia l’impresa stessa può richiedere il DURC anche ad altre Casse, ma deve consultare la BNI. In tale ipotesi la Cassa Edile che riceve la richiesta deve rilasciare il DURC.
In dettaglio: tutte le indicazioni relative ai 25 punti elencati sopra
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