Umbria, ecco alcune novità in materia di governo del territorio

La Regione Umbria “sorpassa” lo Stato grazie alla legge regionale n. 12 /2013, in tema di governo del territorio, la quale amplia la possibilità di concedere cubature aggiuntive al privato al fine di ottenere in cambio benefici pubblici.

Sono diverse le Regioni che dinnanzi all’inefficienza dello Stato nella stesura di nuovi principi fondamentali in materia di governo del territorio hanno deciso rinnovare la legislazione ponendo l’attenzione sulle tematiche della perequazione, della compensazione e della premialità. Ed è proprio ciò che ha fatto l’Umbria attraverso lo strumento della legge regionale, confezionando un vero e proprio tentativo al fine di districare alcuni nodi operativi emersi nella prassi in materia.

Il punto di partenza alligna nel presupposto che la perequazione è finalizzata all’equo trattamento delle proprietà immobiliari che si trovano in condizioni analoghe, conseguendo, nel contempo, la partecipazione dei proprietari alla dotazione di adeguate urbanizzazioni. La compensazione e la premialità non vengono perciò intese nella loro autonomia, ma come supporto e implementazione della perequazione.

Fondamentale risulta l’enunciazione delle definizioni a carattere generale tra le quali spicca la cessione di quantità edificatorie che viene intesa non solo come trasferimento di diritti edificatori tra soggetti pubblici e privati (nonché tra i privati stessi) ma anche come attribuzione da parte del Comune di quantità edificatorie come corrispettivo per la realizzazione di opere e lavori pubblici o per l’acquisto di beni immobili.

La Regione Umbria cerca di equilibrare il contributo che può essere richiesto, ma non imposto al proprietario, il quale aderisce a fronte del riconoscimento di premialità urbanistiche. Il tutto in un’ottica di bilanciamento degli interessi pubblici e privati.

La premialità può consistere nell’attribuzione da parte del Comune di quantità edificatorie ulteriori rispetto a quelle base e può prevedere anche modifiche di destinazione d’uso (oltre a trasferimenti o permute di aree). Dinnanzi a ciò l’interessato mette a disposizione aree e realizza quote di edilizia sociale e si impegna a conseguire risultati di sostenibilità ambientale ulteriori rispetto a quelli obbligatori. Inoltre deve eliminare i detrattori ambientali oppure realizzare interventi di riqualificazione ambientale: in questo caso la quantità edificatoria risulta incrementata del 30 per cento.

Viene poi definito il contributo straordinario: questo si sostanzia come aggiuntivo rispetto a quello connesso al titolo abilitativo che il Comune può richiedere per la realizzazione di ulteriori opere pubbliche, a seguito però di una adesione volontaria da parte del proprietario dell’area e a fronte del riconoscimento di misure premiali previste dal piano attuativo. In questa maniera si fa fronte per la prima volta in termini legislativi al problema degli “extraoneri” che vengono attualmente richiesti dai Comuni in modo unilaterale e in assenza di criteri inerenti ai limiti quantitativi di richieste.

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