Ufficio tecnico: i compiti di prassi
Assume ampio rilievo la sentenza della Corte dei conti, sez. giurisdizionale Basilicata 16 giugno 2017 n. 62, riguardante un tema che non può non suscitare l’interesse dei responsabili degli uffici tecnici comunali: la corretta valutazione delle circostanze che possono rendere legittimo l’affidamento a terzi di attività di supporto all’ufficio.
Nel caso specifico era accaduto che la giunta comunale, dopo aver ricevuto da un operatore economico una “proposta di prestazione e servizi … finalizzata alla ricognizione di eventuali risorse finanziarie non impositive, a disposizione dell’Ente ed ancora inutilizzate, e alla individuazione di nuove risorse economiche e finanziarie, allo scopo di poterle attivare ed utilizzare…”, incaricava l’Ufficio Tecnico di individuare una ditta e/o società a cui affidare la prestazione dei predetti servizi. Ed il responsabile del suddetto ufficio, affermando la sussistenza delle condizioni necessarie che non rendevano possibile lo svolgimento del servizio all’interno dell’Ente comunale (assenza di personale appositamente addestrato, numericamente consistente e dotato di software a tal fine realizzato), provvedeva all’affidamento a terzi. In concreto, però, l’attività posta in essere dall’operatore economico affidatario si era di fatto tramutata in una “… mera richiesta di mutui alla Cassa Depositi e Prestiti …” e al “… rilevamento degli importi residui dei mutui non utilizzati dall’Ente e ancora giacenti presso la Cassa Depositi e Prestiti …”, corredato, altresì, da uno studio economico contenente una raccolta normativa e documentazione utile alla richiesta dei mutui….
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