Titolo edilizio, come capire quale richiedere
La corretta definizione di un intervento edilizio rappresenta un elemento fondamentale per capire quale titolo edilizio richiedere: sia esso il permesso di costruire, una DIA o una SCIA o … non serva nessun permesso formale!
Il Testo Unico Edilizia (d.P.R. 380/2001) enumera una vasta casistica … ma non sempre è facile definire in maniera netta in quale categoria rientra un determinato intervento. Non è solo una questione di “definire” l’intervento edilizio in base alle “caselle” del Testo Unico Edilizia.
Le difficoltà che si riscontrano per la qualificazione degli interventi sono molteplici e, purtroppo non esistono regole e prassi sempre uniformi nelle diverse amministrazioni pubbliche.
A conforto di quanto stiamo scrivendo ricordiamo quanto scritto da Michele Miguidi nella Guida Essenziale al Testo Unico Edilizia , che cita una recente sentenza della Corte di Cassazione penale (sentenza n. 5618/2012) nella quale si sottolinea come “il regime dei titoli edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell’attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla. […] L’opera (edilizia) deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti”.
Fuori dallo stile giuridico della sentenza, Miguidi spiega che i Giudici della Suprema Corte hanno voluto evidenziare come l’attività edilizia non può essere divisa in maniera artificiosa o burocratica per eludere le norme relative al rilascio dei titoli edilizi.
Ma sull’argomento, oltre alla Cassazione, si è pronunciata anche la Corte Costituzionale che nel 2011 ha fornito un importante concetto: “La linea di distinzione tra le ipotesi di nuova costruzione e quelle degli altri interventi edilizi non può essere dettata in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la cui morfologia identifica il paesaggio, considerato questo come la rappresentazione materiale e visibile della Patria” (C. Cost. sentenza n. 309/2011).
Fonte: Ediltecnico
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