Territorio, stanziati 195,6 milioni di euro per il rischio sismico
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013 l’ocdpc n. 52, che disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall’art.11 della legge 77 del 24 giugno 2009, relativamente ai fondi disponibili per l’annualità 2012.
Il Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico, avviato dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009 prevede lo stanziamento di 965 milioni di euro in 7 anni, per realizzare interventi di mitigazione del rischio sismico sull’intero territorio nazionale. L’attuazione dell’art. 11 è affidata al Dipartimento della Protezione Civile e regolata attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (ovvero, ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, dopo l’emanazione della legge 100/2012 di modifica della legge 225/1992).
L’Ordinanza n. 52 – in modo simile all’opcm n. 3907 del 13 dicembre 2010, e all’opcm n. 4007 del 29 febbraio 2012 – regola le modalità di finanziamento degli interventi e prosegue nello sviluppo di quelle azioni che in passato sono state marginalmente, o mai, toccate da specifici provvedimenti: studi di microzonazione sismica, interventi sull’edilizia privata, sulle strutture e infrastrutture cittadine di particolare importanza per i piani di protezione civile, limitando gli interventi alle zone a più elevata pericolosità sismica e alle strutture più vulnerabili.
La quota stanziata per il 2012, pari a 195,6 milioni di euro è ripartita tra le Regioni, in modo proporzionale al rischio sismico dell’ambito territoriale, per:
a) studi di microzonazione sismica (16 milioni di euro);
b) interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche d’interesse strategico per finalità di protezione civile (170 milioni di euro per gli interventi indicati alle lettere b e c);
c) interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati;
d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio simico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione (8,5 milioni di euro).
Per il 2012, come per il 2011, le Regioni devono attivare obbligatoriamente gli interventi sugli edifici privati, da un minimo del 20% a un massimo del 40% del finanziamento loro assegnato, purché questo sia pari o superiore a 2 milioni di euro.
A partire da questa annualità, gli studi di microzonazione sismica devono essere sempre accompagnati dall’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza-CLE dell’insediamento urbano, per realizzare una maggiore integrazione delle azioni per la mitigazione del rischio sismico e migliorare la gestione delle attività di emergenza subito dopo un terremoto.
Gli interventi previsti dall’ocdpc n. 52, come per le annualità precedenti, vengono attuati attraverso programmi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome e comunicati nei termini previsti al Dipartimento della Protezione Civile.
Fonte: Protezione Civile
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