Territorio: compatibilità dei piani territoriali
La giunta provinciale è l`organo competente a verificare la compatibilita` del piano comunale di governo del territorio (Pgt) con il piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp).
Così ha chiarito il Consiglio di Stato,intervendo su uno dei punti piu` controversi della procedura di formazione dei nuovi strumenti urbanistici in Lombardia.
La decisione e` particolarmente rilevante, perche` la riforma urbanistica introdotta nel 2005 dalla legge regionale lombarda n. 12 e` ben lontana dall`essere compiutamente attuata. Sui 1.547 Comuni lombardi, solo 115 hanno approvato i piani di governo del territorio (Pgt) mentre altri 191 li hanno solo adottati – in sostituzione dei piani regolatori generali (Prg), che perderanno di efficacia il 31 marzo 2010.
Uno dei nodi piu` difficili da sciogliere e` l`interpretazione dell`articolo 13, comma 5 secondo periodo, della legge 12/2005, che assegna alla Provincia il compito di verificare la compatibilita` del Pgt con il Ptcp, senza indicare l`organo competente a determinarsi in merito.
La prassi amministrativa si era orientata nell`assegnare il compito alla giunta provinciale, ma il Tar Milano, con la decisione n. 5219/2008, aveva annullato gli atti comunali di revisione della strumentazione urbanistica generale valutati dalla giunta provinciale, ritenendo che su di essi dovesse necessariamente esprimersi il consiglio provinciale.
Secondo il Tar, la competenza consiliare sarebbe derivata dal principio di ripartizione delle competenze fissato dall`articolo 42, comma 2, lettera h), del Testo unico sugli enti locali (Dlgs 267/2006), che attribuisce alla competenza consiliare i «…piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe a essi», nonche` i «pareri da rendere per dette materie» .
Nonostante la chiara lettera della sentenza – che pero` ha efficacia solo rispetto ai casi trattati – le Province lombarde hanno proseguito a verificare la compatibilita` dei Pgt con atto di giunta, mettendo in dubbio la legittimita` e l`efficacia di tutti i nuovi Pgt ove impugnati per violazione delle norme sul procedimento di approvazione.
Recentemente è intervenuto sulla questione il Consiglio di Stato con la decisione n.3333/2009, che – per quanto chiamato a esprimersi sul procedimento di formazione di un programma integrato di intervento in variante al Prg – ha affermato alcuni principi generali che ben possono applicarsi all`approvazione dei Pgt.
Per i giudici di Palazzo Spada, visto che il procedimento di formazione del Pgt, secondo le previsioni dell`articolo 13 della legge lombarda 12/2005, appartiene alla competenza del Comune (che lo adotta e lo approva con delibera consiliare), mentre l`intervento provinciale contemplato dalla norma e` meramente incidentale, teso cioe` ad accertare l`ammissibilita` dello strumento rispetto alle superiori previsioni del Ptcp, «gia` alla stregua della norma statale di riferimento, puo` escludersi che il parere de quo appartenga alla competenza del consiglio provinciale».
Tale conclusione appare confermata anche dalla disciplina introdotta dall`articolo 13 della legge regionale lombarda.
Infatti, secondo l’interpretazione del Cds, se e` vero che il secondo periodo del comma 5 non specifica a quale organo provinciale spetti esprimere il parere di compatibilita` sul Pgt, tuttavia i periodi successivi del medesimo comma 5 precisano che, qualora il Pgt comporti variante al Ptcp, questa deve essere approvata nelle forme di legge, ovvero dal consiglio provinciale.
A conferma del principio secondo cui l`organo consiliare e` tenuto a deliberare solo quando di tratta di intervenire nella formazione o nella modifica del piano di competenza della Provincia.
Nel silenzio del secondo periodo del comma 5, secondo il Consiglio di Stato non puo` dunque che concludersi nel senso che nell`ipotesi ordinaria il parere in questione ricada nella competenza residuale della giunta.
Fonti: Ance e Il Sole 24 Ore
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