Tassa rifiuti: le disposizioni del DL 208/2008

Tassa rifiuti, regime transitorio prolungato. Sono queste le disposizioni introdotte dal DL 208/2008. Riportiamo di seguito sull’argomento l’approfondimento di Fortunato Laureandi pubblicato sulla Gazzetta degli Enti Locali. 

"Tassa rifiuti, regime transitorio anche nel 2009. Lo prevede il decreto-legge n. 208 del 30 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre scorso. 

L’articolo 5 del provvedimento, recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”,  prevede al comma 1, vista l’imminente scadenza del termine di cui all’articolo 1, comma 166, della legge finanziaria 2008, “che il regime transitorio, già previsto dalle leggi finanziarie 2007 e 2008, per il passaggio dall’applicazione della TARSU alla TIA sia prorogato anche per l’anno 2009, permettendo”, si legge nella relazione illustrativi del decreto, “di adottare gli atti implementativi di tale transizione nel corso dell’esercizio prossimo”.  

Si prevede inoltre, al comma 2, il differimento, dall’originaria scadenza di un anno a quella di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del testo dell’art. 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo correttivo 16 gennaio 2008, n. 4, del termine entro il quale ai rifiuti assimilati dovrà applicarsi esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Tra le altre disposizioni di interesse, quella di cui all’articolo 6, comma 1, la quale prevede il differimento del termine attualmente previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e riguardante l’ammissione in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) maggiore di 13.000 kJ/kg, “stante l’imminente scadenza del medesimo termine ed attesa la situazione emergenziale in atto, anche al fine di permettere l’apprestamento di idonee misure esecutive e lo sviluppo adeguato delle strutture impiantistiche”.

In materia di smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), si prevedono poi due modifiche della disciplina. La prima modifica è diretta a tutelare informazioni che attengono alla riservatezza commerciale ed industriale delle imprese.
La normativa vigente prevede che sia considerato produttore chiunque produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all’esportazione, ai soli fini dell’obbligo della progettazione dei prodotti, delle comunicazioni annuali e dell’iscrizione al Registro dei produttori. 

“Assume peraltro un deciso carattere di sproporzione”, si osserva nella relazione illustrativa, “ l’attuale imposizione a tali categorie di produttori, in virtù del tenore letterale di tale disposizione, di una serie di obblighi comunicativi il cui oggetto e la cui portata eccedono l’ambito delle informazioni concernenti la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate all’esportazione.

La nuova formulazione che si intende introdurre limita quindi, per le categorie interessate, la portata degli obblighi di cui agli artt. 4, 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, alle sole informazioni concernenti la produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate all’esportazione”.

Introdotta poi una proroga di un anno per l’entrata in vigore del sistema di responsabilità individuale del produttore per il finanziamento delle operazioni di trasporto e di smaltimento dei RAEE immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005.

“Tale sistema”, recita ancora la relazione, “si basa sulla possibilità di identificare il produttore di una apparecchiatura elettrica ed elettronica nel momento in cui questa giunge a fine vita, per la quale è necessaria la definizione a livello comunitario di una norma armonizzata che disciplini le modalità di apposizione della marcatura delle singole apparecchiature, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, della direttiva 2002/96/CE.

Tuttavia, ad oggi, la Commissione Europea non ha ancora definito una norma sull’identificazione del produttore, rendendo quindi necessaria ed urgente un’ulteriore proroga del termine previsto nel decreto legislativo richiamato”.

Da sottolineare infine il varo di un nuovo sistema atto a rendere più efficiente la gestione degli interventi di bonifica sul territorio, in considerazione dell’urgenza ed emergenza dei fenomeni di inquinamento ambientale e del pericolo della loro diffusione in alcune aree del Paese, “nonché del frequentissimo e spesso inconcludente contenzioso che sorge in riferimento alle procedure per il rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e per il risarcimento del danno ambientale previste dalle leggi vigenti”.

Si introduce quindi una procedura alternativa di risoluzione stragiudiziale delle controversie, anche per consentire un recupero in tempi certi delle aree contaminate: nell’ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare potrà stipulare con una più imprese, pubbliche o private, una “transazione globale” sulla spettanza e sulla quantificazione degli oneri di bonifica, di ripristino, di risarcimento del danno ambientale e degli altri eventuali danni di cui venisse richiesto il risarcimento dallo Stato e da enti pubblici territoriali".

Fonte: www.lagazzettadeglientilocali.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

News dal Network Tecnico