Spargimento di sabbia su un campo sportivo ed ordine di ripristino
Assume rilievo la recente sentenza emessa dal TAR Abruzzo, Sez. Pescara, 20 febbraio 2017, n. 71. In materia di spargimento di sabbia su un campo sportivo ed ordine di ripristino. Ecco in cosa consiste il caso di specie.
Il Comune emana un ordine di rimozione di uno strato di sabbia versato dall’associazione sportiva subconcessionaria sulla pavimentazione esistente di aree di pertinenza di una struttura sportiva comunale, in quanto tale intervento su un bene dell’Ente necessitava del permesso di costruire.
L’associazione sportiva dilettantistica sostiene che il versamento di sabbia si è reso necessario per rendere utilizzabile per il beach-volley un campo destinato in precedenza ad altro sport; nega che il versamento della sabbia sia qualificabile come opera subordinata al permesso di costruire, essendo al contrario qualificabile come manutenzione di uno strato già esistente di sabbia e ghiaia e, conseguentemente, considerabile attività edilizia libera.
Il Comune sbaglia, come ricordato recentemente dal TAR Abruzzo, Sez. Pescara, nella sent. 20 febbraio 2017 n. 71. Secondo i giudici, va infatti escluso che i lavori in questione possano essere annoverati tra “a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia…”, e cioè tra uno degli “interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio … subordinati a permesso di costruire” di cui all’art. 10 t.u. cit.
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