Spandimento dei fanghi: competenza regionale e competenza statale avallate dall’esigenza dei dati scientifici

Il Consiglio di Stato, Sezione IV, tramite sentenza 6 giugno 2017, n. 2722, accoglie in parte l’appello presentato da una privata società, dedita al recupero di fanghi derivanti dai processi di depurazione, per il loro riutilizzo in agricoltura e dispone la parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 511/2016, così accogliendo in parte il ricorso di primo grado considerando che «Se è innegabile che la disciplina dello spandimento dei fanghi sia da ricondurre alla disciplina dei rifiuti (cfr. artt. 127, 183 e allegato A alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006; nonché Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 163 del 06-12-2006) e che quest’ultima sia, a sua volta, da collocare – per giurisprudenza costante della Corte costituzionale (cfr. da ultimo sentenza Corte cost. 24 lugldepuraziio 2009, n. 249) – nell’ambito della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (tra le tante, si veda ancora di recente T.A.R. Milano,-Lombardia-, sez. II, 04/04/2012, n. 1006) è del pari non contestabile che la stessa disciplina primaria all’art. 6 abbia in materia previsto un diretto potere esercitato dalla Regione».

La privata società ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del T.A.R. per la Sardegna n. 511/2016.
La citata sentenza emessa in primo grado respingeva il ricorso, proposto dalla parte appellante, finalizzato all’annullamento della determinazione emessa dal Comune sardo.
Oggetto della suddetta determinazione  (det. n. 5151 del 16.5.2011) era stato l’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura da parte della società ricorrente, all’interno del territorio di una Provincia della Regione Sardegna, e in contemporanea si prospettava anche il divieto di utilizzo dei fanghi provenienti da impianti non autorizzati allo scarico (sulla base dei provvedimenti prot. 9888 del 20.4.2011 e prot. 11492 del 10.5.2011 emessi dalla medesima Provincia nella parte in cui esprimevano parere negativo all’utilizzo dei fanghi provenienti da impianti non autorizzati allo scarico e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso).

In punto di fatto, lo SUAP del Comune sardo coinvolto aveva autorizzato la società ricorrente all’impiego dei fanghi in agricoltura, a condizione che provenissero da impianti di depurazione autorizzati allo scarico nelle acque pubbliche.
Il suddetto limite veniva posto dalla Provincia sarda che  negava l’utilizzo dei suddetti fanghi provenienti sia dagli impianti di depurazione non autorizzati allo scarico, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, sia da un impianto di depurazione consortile la cui autorizzazione si assumeva scaduta.
La valenza della suddetta autorizzazione si ricava da quanto disposto dall’art. 9, comma 1,  d.lgs. n. 99 del 27 gennaio 1992, in attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente “la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” secondo cui “Chi intende utilizzare in attività agricole proprie o di terzi, i fanghi di cui all’art. 2 deve: a) ottenere un’autorizzazione dalla Regione; b) notificare, con almeno 10 giorni di anticipo, alla Regione, alla Provincia ed al Comune di competenza, l’inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.”

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