Soppalco: qualificazione intervento e titolo edilizio necessario
In base ad un rilievo logico, prima che giuridico, la disciplina edilizia del soppalco, ovvero dello spazio aggiuntivo che si ricava all’interno di un locale, di solito un’abitazione, interponendovi un solaio, non è definita in modo univoco, ma va apprezzata caso per caso, in relazione alle caratteristiche del manufatto e, conseguentemente, alle sue dimensioni e alla funzione, abitativa o meno. Seguendo tali direttrici ermeneutiche, è interessante verificare gli arresti giurisprudenziali in materia, anche allo scopo di fornire delle linee guida all’ufficio tecnico nella valutazione del suddetto intervento.
L’ipotesi del soppalco di modeste dimensioni
La giurisprudenza ritiene che la costruzione di un soppalco di modeste dimensioni ad uso deposito, sbratto o ripostiglio, all’interno di un locale per ottenere la duplice utilizzazione di un vano, è, di regola, opera che, non comportando aumento di volume né aumento della superficie utile né modifica della destinazione d’uso dell’immobile, non è riconducibile alla categoria della ristrutturazione edilizia, ricorrendo in tale ipotesi una fattispecie di restauro e risanamento conservativo in quanto, pur introducendo un quid novi, si rivela rispettoso delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’edificio e non comporta una destinazione d’uso con esse incompatibile.
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