Sicurezza sul lavoro

Il provvedimento, nella versione in entrata al Consiglio dei Ministri e forse non ancora definitivo, differisce per alcuni termini previsti dal D. Lgs n. 81/2008, a suo tempo in parte già rinviati con la legge n. 129/2008, art. 4, commi 2 e 2bis.

In particolare, sono prorogati:

– al 16 maggio 2009 gli adempimenti relativi a:
a) comunicazione all’Inail degli infortuni che comportano assenza dal lavoro superiore ad un giorno (art. 18, comma 1, lett. r)
b)divieto delle visite preassuntive (art. 41, comma 3, lett. a)
c) allegazione del DUVRI per i contratti di appalto stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31.12.2008 (art. 26, comma 3, terzo capoverso)

– al 30 giugno 2009 gli adempimenti relativi alla valutazione dei rischi (art. 306, comma 2).

Riguardo al rinvio del termine per la valutazione dei rischi, l’Ance evidenzia che il nuovo differimento – come anche il precedente – riguarda esclusivamente le novità contenute nel D. Lgs n. 81/2008 e non anche la valutazione dei rischi come regolata dall’art. 4 del D. Lgs n. 626/1994, disciplina che rimane transitoriamente in vigore.

L’art. 306 del D. Lgs n. 81/2008 prevede espressamente che fino all’entrata in vigore delle nuove norme “continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti“.

L’Associazione nazionale dei costruttori  afferma poi che, secondo alcune indiscrezioni, nel corso della discussione in Consiglio dei Ministri, […] il Governo avrebbe deciso alcune modifiche alle ipotesi di proroga sopra indicate.

In particolare:
– il rinvio della valutazione dei rischi riguarderebbe solo la parte relativa allo stress lavoro correlato
– sarebbe confermato il rinvio dell`obbligo di data certa per il documento di valutazione dei rischi
– sarebbe confermato il rinvio del divieto delle visite preassuntive
– sarebbe confermato il rinvio della comunicazione all`Inail a fini statistici dell`infortunio che comporta assenza superiore ad un giorno
-non sarebbe confermato il rinvio dell`obbligo di allegazione del DUVRI al contratto di appalto.

In sostanza […] sembrerebbe previsto il rinvio della valutazione dello stress lavoro correlato, dell’obbligo di apporre una "data certa" (come regolata dal codice civile) al documento, della comunicazione a fini statistici all`Inail degli infortuni che comportano l’assenza superiore ad un giorno e del divieto di effettuare visite preassuntive.

Fonte: www.ance.it

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