Sicurezza nell’esecuzione degli appalti
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 (recante “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n.123/2007 e modifica dell’Art. 3 del D.Lgs. n.626/1994, e Art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs n.163/2006”) interviene sul problema relativo alla predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi rilevabile nell’articolo 7, comma 3 della legge n. 626/1994 nel testo modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge n. 123/2007 (Testo unico sulla sicurezza).
La disposizione prevede l’obbligo per il datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore attraverso l’elaborazione di un “documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle “interferenze”.
La stessa disposizione aggiunge che a questo documento sia allegato al contratto d’appalto o d’opera.
Queste disposizioni comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.
Una novità è stata introdotta con l’art. 8 della legge n. 123/207, che modifica il comma 3 bis dell’art. 86 del D.Lgs.n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici):
Nella predisposizione delle gare d’appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.
L’articolo 8 ha introdotto, nell’art. 86 del codice dei contratti, il comma 3 ter in cui si precisa:
Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta.
La determinazione chiarisce la nozione di "interferenza":
circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
Vengono indicati i rischi:
– derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
– immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
– esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
– derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).
L’Autorità ritiene che per i seguenti appalti è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:
1) la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
2) i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante (per “interno” si intendono tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici);
3) i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante (sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze le misure, in quanto compatibili, di cui all’art.7 comma 1 del DPR n.222/2003 previste nel DUVRI, richiamate in precedenza);
4) per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa, rimane l’obbligo per le imprese di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. Questi costi sono a carico dell’impresa stessa, che deve dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che essi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato.
I costi della sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso.
In fase di verifica dell’anomalia, i costi non sono oggetto di verifiche poichè sono stati quantificati e valutati dalla stazione appaltante in precedenza.
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