Sicurezza lavoro: cosa prevede il Decreto
Mercoledì 12 marzo le regioni si confronteranno con il Governo sul decreto per la sicurezza sul lavoro, formulando il loro parere in occasione della Conferenza delle Regioni (ore 13.00) e ufficializzandolo in occasione della Conferenza Stato-Regioni che si terrà nel pomeriggio.
Il Consiglio dei Ministri del 6 marzo ha già discusso e approvato tale schema di decreto legislativo che dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla Legge n.123 del 3 agosto 2007, in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Si tratta di un provvedimento che il Governo considera ineludibile e dovuto e che " ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro le cui regole – fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell’arco di quasi sessanta anni – sono state rivisitate e collocate in un’ottica di sistema. La riforma – si legge sul sito del Governo – è stata realizzata, da un lato, in piena coerenza con le direttive comunitarie e le convenzioni internazionali e, dall’altro, nel più assoluto rispetto delle competenze in materia attribuite alle Regioni dall’articolo 117 della Costituzione.
Tra le principali novità contenute nel testo – "varato – precisa Palazzo Chigi – grazie all’iniziativa congiunta dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute e attraverso il costante coinvolgimento delle parti sociali" – sono da rilevare:
1. l’ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, ora riferite a tutti i lavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro, senza alcuna differenziazione di tipo formale (c.d. principio di effettività della tutela che implica la tutela di tutti coloro, a qualunque titolo, operano in azienda) e finanche ai lavoratori autonomi, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro;
2. il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda […] e la creazione di un rappresentante di sito produttivo, presente in realtà particolarmente complesse e pericolose (ad esempio, i porti);
3. la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza […];
4. il finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, tra le quali l’inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza sul lavoro;
5. la revisione del sistema delle sanzioni. In base ai criteri indicati dalla legge delega 123/2007 è stata prevista la pena dell’arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità. Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede, invece, che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell’arresto alternativo all’ammenda o della sola ammenda, con un’attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Per favorire l’adeguamento alle disposizioni indicate dal decreto legislativo, al datore di lavoro che si metta in regola non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria […];
6. l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali, attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico.
Consulta la bozza non ancora in vigore del Decreto.
fonte: www.regioni.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA