Scia e Dia, il terzo può subito ricorrere al Tar
Torniamo a parlare di Dia, Scia e tutela del terzo dopo le novità introdotte dalla manovra, d.l. 138/2011.
Per chiedere al Tar di accertare l’illegittimità in atto di un’attività edilizia avviata con una Dia o una Scia, il terzo che si sente leso nei propri diritti non è tenuto ad aspettare il termine (60 giorni con la Scia, 30 giorni con la Dia) concesso alla Pubblica Amministrazione per ordinare il blocco dell’attività illegittima.
Il controinteressato può agire subito e presentare immediatamente l’istanza al Tar.
Questo quanto emerso il 13 ottobre scorso durante un convegno a Torino sul codice del processo amministrativo, organizzato dal Tar Piemonte, dall’avvocatura del Comune di Torino e dalla sezione piemontese dell’Associazione degli avvocati amministrativisti.
Durante l’incontro si è discusso di una norma contenuta nella Manovra bis (decreto legge n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011), che ha modificato l’art. 19 della legge n. 241/1990, introducendo il comma 6-ter.
Questo comma stabilisce che la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), la denuncia e la dichiarazione di inizio attività (Dia) non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili.
Gli interessati possono solo sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione contro il silenzio dell’amministrazione (art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).
Poiché nel caso di attività iniziate con la Scia – che possono partire già dalla data di presentazione della segnalazione all’amministrazione competente – il termine concesso all’amministrazione per ordinare il blocco dell’attività è di 60 giorni, ci si chiede se il controinteressato possa intervenire subito o debba invece aspettare i 60 giorni.
Il terzo può agire subito
Secondo quanto emerso al convegno di Torino, nel caso di attività illegittime avviate con Scia (o con Dia) l’inerzia dell’amministrazione matura subito e non allo scadere dei 60 giorni, cioè l’amministrazione è tenuta da subito ad adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività.
Quindi, il terzo non deve aspettare i sessanta giorni ma può ricorrere subito al Tar per ordinare all’amministrazione di bloccare l’attività.
Inoltre, la regola di non ingerenza del giudice rispetto a poteri amministrativi non ancora esercitati (prevista al comma 2, art. 34 del dlgs n. 104/2010) non si applica nel caso di attività vincolata (quale è quella in cui si ricorre a Scia e Dia per l’avvio), ma solo nel caso di atti discrezionali.
Fonte: Casa&Clima
Per un maggiore approfondimento su questo aspetto vi reinviamo alla lettura dell’articolo “I controlli e i provvedimenti del comune sulla scia edilizia, dopo i trenta giorni dalla presentazione (dopo il d.l. 70/2011 convertito in legge 106/2011)“, publbicato nella sezione Approfondimenti in 2 parti (Leggi la Prima parte e la Seconda parte)
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