Salvo il DM 37/2008
La pubblicazione sul supplemento ordinario n. 152 alla Gazzetta ufficiale n. 147 del 25 giugno scorso del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria", in vigore dal 25 giugno, ha eliminato l’ipotesi di una abrogazione totale del nuovo regolamento, abrogazione che avrebbe creato un vuoto normativo totale in materia di sicurezza negli impianti.
Con il dl 112 all’art. 35, comma 2 vengono abrogate solo le parti riportate qui di seguito.
– L’art. 13 del DM 37/08, articolo riguardante l’obbligo di conservare la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell’immobile, a qualsiasi titolo, di consegnarla al soggetto che utilizza l’immobile.
– L’obbligo di riportare nell’atto di trasferimento la garanzia del venditore in merito alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e l’obbligo di riportare, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità.
L’art. 35 del dl 112, al comma 1 prevede che entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emani uno o più decreti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare:
– il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
– la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con
– l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
– la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
Vedi il d.lgs. 37/2008.
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