Ristrutturazioni con cambio di sagoma: bocciata la Lombardia

La Lombardia è stata bocciata sulla norma che riguarda le ristrutturazioni che comportano un cambio di sagoma controversia riguarda le costruzioni realizzate prima delle novità introdotte con il decreto Fare

Con sentenza n. 224/2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione).

La norma regionale bocciata dalla Consulta prescrive che i permessi di costruire rilasciati alla data del 30 novembre 2011 (data di pubblicazione della sentenza citata) e le denunce di inizio attività esecutive alla medesima data, siano considerati validi fino al momento della dichiarazione di fine lavori, a condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il 30 aprile 2012.

La disposizione afferma la validità e l’efficacia di titoli edilizi riferiti a interventi di ristrutturazione di edifici mediante demolizione e ricostruzione con sagoma diversa, in violazione del principio fondamentale della legislazione statale, che la sentenza n. 309/2011 ha desunto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo il quale rientravano nella definizione di ristrutturazione edilizia solo gli interventi di demolizione e ricostruzione senza modifiche volumetria e sagoma.

A nulla rilevano – osserva la Consulta – i mutamenti successivamente intervenuti nella legislazione statale, che hanno rimosso il divieto di alterazione della sagoma nelle ristrutturazioni edilizie, su cui si fondavano le dichiarazioni di illegittimità costituzionale contenute nella sentenza n. 309 del 2011: come già precedentemente osservato, l’odierna questione e la norma che ne costituisce oggetto concernono situazioni anteriori a tale innovazione della legislazione statale e non sono da essa interessate.”

Pertanto, la disposizione impugnata “deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 136 Cost.”.

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