Ristrutturazione edilizia, quando si applica l’IVA al 4%, 10% e al 21%

Quando è possibile usufruire dell’IVA agevolata al 4%, al 10% o al 21% per i lavori di ristrutturazione edilizia?

E’ necessario preliminarmente distinguere i due ambiti principali nei quali si eseguono i lavori: interventi eseguiti su appartamenti e immobili a prevalente destinazione abitativa (pertinenze comprese) e quelli fatti su edifici a destinazione non abitativa, a uso diverso o, comunque, nei quali la funzione residenziale non è prevalente.

Lavori eseguiti su immobili a prevalente destinazione residenziale, pertinenze comprese
Se i lavori edilizi vengono effettuati su edifici in cui la funzione abitativa è quella principale, l’IVA agevolata al 10% si applica nei seguenti casi:
– l’acquisto di materiali (piastrelle, pitture, laterizi, ecc.) per interventi di recupero edilizio, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;
– l’acquisto di beni finiti (sanitari, caldaie, termosifoni, ecc.) per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;
– l’acquisto di beni finiti per lavori di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo, anche senza posa in opera da parte del rivenditore;
– le prestazioni di servizi eseguiti sulla base di contratti di appalto per interventi di recupero edilizio di qualsiasi tipologia.

In un caso specifico, inoltre, l’IVA agevolata è al 4%. Si tratta di tutti i lavori che hanno come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche come la messa a norma di un ascensore per consentire l’uso ai disabili o l’installazione di un servo scala o l’abbattimento di gradini per la sostituzione con scivoli.

L’aliquota IVA ordinaria al 21%, invece, si applica sempre per il pagamento degli onorari dei professionisti eventualmente coinvolti nei lavori (direttore lavori, il tecnico che redige un ACE, il coordinatore per la sicurezza e qualsiasi altro professionista che presta la propria opera intellettuale a favore del committente).

Gli altri casi in cui si applica l’IVA al 21% sono l’acquisto di materiali e beni diversi dai beni finiti quando non c’è posa in opera da parte del rivenditore e l’acquisto di beni finiti per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in questo caso quando l’acquisto è diretto da parte del committente presso il negozio o il deposito di materiali edili.

Lavori eseguiti su immobili non a prevalente destinazione residenziale
Se i lavori edilizi vengono effettuati su edifici in cui la funzione abitativa non è quella principale, l’IVA agevolata al 10% si applica nei seguenti casi:
– acquisto di beni finiti (sanitari, condizionatori, caldaie, termosifoni, ecc.) anche senza posa in opera da parte del rivenditore per tutti i lavori di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo;
– – le prestazioni di servizi eseguiti sulla base di contratti di appalto per interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo.

L’IVA ordinaria al 21% si applica, invece, alle prestazioni di servizi corrisposti sulla base di contratti d’appalto per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Fonte: Ediltecnico

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