Rischio sismico: le misure che definiscono la ripartizione contributi
I contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico vengono ulteriormente disciplinati e definiti attraverso un’ordinanza del capo dipartimento della protezione civile, più precisamente quella emanata il 19 giugno 2014.
L’ordinanza, recante rubrica “Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico”, definisce in primo luogo la quota dei contributi (965 milioni in 7 anni) stabiliti dal Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico (avviato dopo il tragico sisma abruzzese di 5 anni fa): in questa direzione l’ordinanza si accinge a regolare le modalità di finanziamento degli interventi, proseguendo nello sviluppo di quelle azioni che in passato sono state solo sfiorate da specifici provvedimenti.
La quota stanziata per l’anno 2013 si assesta sui 195 milioni di euro ed è ripartita tra le Regioni in maniera proporzionale al rischio sismico dell’ambito territoriale. Ecco gli ambiti investiti dai finanziamenti:
1. Studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza (16 milioni di euro).
2. Interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati ed interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche d’interesse strategico per finalità di protezione civile ed interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati (170 milioni di euro).
3. Altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio simico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione (8,3 milioni di euro).
Inoltre l’art. 22 dell’ordinanza stabilisce l’avvio in forma sperimentale di un programma finalizzato a garantire le condizioni minime per la gestione del sistema di emergenza.
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