Rischio idrogeologico a Trento

Va ancora una volta nella direzione della semplificazione amministrativa la decisione presa oggi dalla Giunta provinciale che ha approvato una delibera che porta la firma dell’assessore all’urbanistica; Mauro Gilmozzi e all’ambiente, Alberto Pacher.

Si tratta del via libera a nuove misure di semplificazione per l’applicazione della normativa del rischio del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (in sigla, PGUAP).

Le azioni di semplificazione e interpretazione intraprese sono numerose. Vale la pena sottolineare l’esclusione dalla necessità di autorizzazione o parere della Provincia dal punto di vista del rischio idrogeologico per una serie di piccoli interventi, che vanno dall’esecuzione di recinzioni, parapetti, steccati alla posa in opera di segnaletica verticale.

Le nuove disposizioni modificano ed integrano le precedenti direttive approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1387 di data 30 maggio 2008.
Si tratta di direttive che hanno fino ad oggi svolto una utile azione organizzativa dei procedimenti autorizzatori derivanti dall’applicazione delle norme del PGUAP.

Ora, a distanza di quasi un anno e mezzo, sono emerse nuove problematiche sia interpretative di alcune norme sia procedurali e per risolverle si sono rese necessarie delle nuove indicazioni. Duplice lo scopo: ottenere maggior chiarezza nei confronti dei cittadini e maggiore efficienza dei procedimenti amministrativi in carico alla Provincia autonoma di Trento.

Le azioni di semplificazione e interpretazione intraprese sono numerose. Vale la pena qui ricordare l’esclusione dalla necessità di autorizzazione o parere della Provincia dal punto di vista del rischio idrogeologico per una serie di piccoli interventi:
– esecuzione di recinzioni, parapetti, steccati;
– ricostruzione e risanamento di muri di sostegno con altezza massima di 2,00 m;
– posa in opera di segnaletica verticale;
– esecuzione di scavi per la messa in opera di reti di impianti tecnologici;
– realizzazione di linee elettriche di bassa tensione fino a 30.000V e – allacciamenti di servizi all’utenza;
– consolidamento di rampe e scarpate e sistemazione del piano viabile, compresa la regimazione delle acque mediante cunette e drenaggi, utilizzando limitati movimenti terra (fino ad un massimo di m 1,00 di profondità), escluse le bonifiche agrarie;
– realizzazione di interventi nelle pertinenze di edifici esistenti con destinazione residenziale connessi alla gestione del bene stesso, che prevedano scavi e riporti fino al massimo di 1 metro, deposito di materiali, posa e realizzazioni di manufatti accessori (ad esempio: attrezzature mobili tettoie, legnaie, ascensori esterni ecc…);
– esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui alle disposizioni provinciali in materia di urbanistica, e di opere interne, fatto salvo quanto già disposto per l’art. 16 al punto 7 della deliberazione n. 1378 del 30 maggio 2008, sopra citata;
– realizzazione di interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 99, comma 1, lettere c) e d), della l.p del 4 marzo 2008, n. 1, sempre che non venga modificata la destinazione d’uso, non sia previsto l’aumento delle unità immobiliari e non si preveda la sostituzione di parti strutturali portanti degli immobili che abbiano attinenza con il rischio presente;
– realizzazione e sostituzione di impianti tecnologici in edifici esistenti;
– realizzazione di interventi di coibentazione degli edifici esistenti e installazione di impianti e dispositivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili o la riduzione dei consumi energetici;
– esecuzione di opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;
– realizzazione di nuove stazioni di rilevazione scientifica quali ad esempio quelle idro-metereologiche, sismiche di monitoraggio ambientale, osservatori astronomici a carattere amatoriale ecc..;
posa di piccoli serbatoi, cisterne, vasche e bombole del gas e affini, anche interrati;
– realizzazione o posa in opera di elementi di arredo, compresi piccoli manufatti ed ogni altro intervento di finitura in contesti già esistenti;
– ai soli fini dell’applicazione dell’art. 32, gli interventi che comportano una nuova occupazione di volume inferiore o uguale a metri cubi 100;

Con la deliberazione è stato inoltre approvato un utile allegato che riporta il testo delle precedenti direttive coordinato con le modifiche appena approvate, evidenziate in grassetto: questo per rendere più immediata al cittadino la lettura delle nuove disposizioni. 

Fonte: www.provincia.tn.it

 

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