Rinnovabili, emanata la circolare “salva-Dia”

E’ stata emanata dal Ministero dello sviluppo economico la circolare “Salva-Dia” chiarisce alcuni aspetti applicativi dell’articolo 1-quater della legge 13 agosto 2010, n. 129 relativo alle procedure di autorizzazione per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili avviate mediante Denuncia di Inizio Attività (DIA).

L’articolo 1-quater è intervenuto per garantire la validità delle iniziative intraprese a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune leggi regionali che prevedevano, per l’accesso alla procedura di DIA, soglie di potenza più elevate di quelle stabilite dalla normativa statale.

La circolare si riferisce a quegli impianti le cui DIA non erano ancora perfezionate alla data di pubblicazione delle sentenze della Corte Costituzionale (nn. 119 e 124 del 2010).

L’atto del Ministero promuove così gli investimenti effettuati per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, con positive ricadute anche a livello occupazionale.

La salvezza non viene quindi garantita in modo generalizzato, ma
è condizionata alla circostanza che gli impianti oggetto delle procedure in questione siano entrati in esercizio entro una data prestabilita, vale a dire entro 150 giorni da quella di entrata in vigore della legge di conversione n. 129/2010, avvenuta il 19 agosto 2010.

Quindi, il termine per l’entrata in esercizio degli impianti, necessario per fruire della disposizione normativa in esame, scadrebbe il 16
gennaio 2011.

Il predetto criterio oggettivo appare, inoltre, congruo rispetto alla necessità di evitare aggravi istruttori per i Comuni interessati in quanto l’entrata in esercizio dell’impianto entro una data certa è agevolmente dimostrabile con apposita documentazione.

Il documento ribadisce che non ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 1-quater quelle DIA i cui effetti si dispiegano pienamente e che si fondano sull’ormai inoppugnabile consolidamento dell’effetto abilitante connesso alla DIA; per tali DIA, infatti, l’applicazione della
norma finirebbe per essere dannosa più che utile e sembrerebbe sottintendere l’intenzione del legislatore di sanare vizi del titolo abilitativo che, in realtà, non sussistono.

Deve dunque ritenersi che le DIA perfezionatesi e divenute inoppugnabili prima delle pronunce di incostituzionalità (cioè
che integrino “situazioni giuridiche esaurite/consolidate”), conserveranno la loro efficacia, anche qualora i relativi impianti non riuscissero ad entrare in esercizio entro il 16 gennaio 2011 e, di
conseguenza, i progetti, una volta completati, avranno diritto di essere connessi alla rete e saranno pertanto idonei a ricevere i relativi incentivi C’Conto Energia”).

La circolare chiarisce che le DIA rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 1-quater, secondo l’opzione più aderente alla ratio della norma, non devono ritenersi automaticamente caducate in caso di mancato rispetto del termine per l’entrata in esercizio degli impianti.

Più semplicemente, invece, decorso inutilmente tale termine, le DIA in questione perderanno la tutela dei relativi effetti prevista dall’art. l-quater e saranno soggette, pertanto, alla possibilità di essere
impugnate dal terzo che sia a ciò legittimato, sempreché, ovviamente, i termini per l’impugnativa stessa non siano scaduti.

Infine precisa che nessun rapporto diretto e necessario intercorre tra l’art. 1-quater e l’art. 1-septies del decreto legge n. 105/201O.

Tali disposizioni, infatti, sono dettate per fattispecie tra loro diverse. L’art. 1-quater, infatti, riguarda aspetti attinenti il titolo abilitativo per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili;
l’art. 1-septies, per contro, è relativo alle incentivazioni riconoscibili per la produzione di energia elettrica da una specifica tipologia di
impianti da fonti rinnovabili, ovverosia da impianti fotovoltaici.

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